§ 1.4.129 - L.R. 29 aprile 2025, n. 10.
Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:29/04/2025
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati.
Art. 2.  Riconoscimento delle iniziative per il distacco.
Art. 3.  Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.
Art. 4.  Proroga degli amministratori straordinari.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 1.4.129 - L.R. 29 aprile 2025, n. 10.

Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.

(B.U. 29 aprile 2025, n. 25 - S.S. n. 57)

 

Art. 1. Riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati.

1. I Comuni che hanno adottato la deliberazione prevista nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, comunicano tale deliberazione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice i referendum e i relativi comizi, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021, sia per i comuni di cui al primo periodo del presente comma, sia per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già comunicato alla Giunta la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021.
2. I referendum di cui al comma 1 si svolgono contestualmente al primo turno elettorale delle elezioni amministrative stabilito tra il 1° aprile ed il 1° luglio 2025 nel territorio della Regione, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali). Per le operazioni di votazione si applica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025). Lo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie di cui al presente comma avviene successivamente a quello relativo alle consultazioni referendarie nazionali e a quello delle eventuali elezioni amministrative.

3. Per i quesiti referendari e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 7 del 2021 in quanto compatibili.

 

     Art. 2. Riconoscimento delle iniziative per il distacco. [1]

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della volontà dei territori interessati, per l'approvazione dello schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2021, si considerano valide anche le iniziative per il distacco previste nel medesimo articolo 6, esercitate dai Comuni, in seguito a consultazioni referendarie indette dai sindaci, che hanno dato esito favorevole al distacco e la cui presa d'atto sia avvenuta con deliberazione adottata all'unanimità dai rispettivi consigli comunali e comunicata alla Giunta regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del criterio della continuità territoriale.

 

     Art. 3. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle province, risultanti dal definitivo assetto territoriale configurato all'esito dell'accertamento della volontà dei territori interessati, come disciplinato dalla presente legge, il Presidente della Regione, entro il 31 luglio 2025, con proprio decreto, indice le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane di nuova istituzione o in scadenza.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione.

 

     Art. 4. Proroga degli amministratori straordinari.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli amministratori straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti eletti in seguito alle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 3.

 

     Art. 5. Abrogazione.

1. È abrogato l'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 4 (Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali).

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 15.000, per l'anno 2025, si provvede con le risorse già stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 01 - programma 07- titolo1.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2025, nonché alle spese relative alla prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede con le risorse già stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 2 maggio 2025, n. 26.