Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 29/04/2025 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati. |
Art. 2. Riconoscimento delle iniziative per il distacco. |
Art. 3. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane. |
Art. 4. Proroga degli amministratori straordinari. |
Art. 5. Abrogazione. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 1.4.129 - L.R. 29 aprile 2025, n. 10.
Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.
(B.U. 29 aprile 2025, n. 25 - S.S. n. 57)
Art. 1. Riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati.
1. I Comuni che hanno adottato la deliberazione prevista nell'articolo 6, comma 2, della
2. I referendum di cui al comma 1 si svolgono contestualmente al primo turno elettorale delle elezioni amministrative stabilito tra il 1° aprile ed il 1° luglio 2025 nel territorio della Regione, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, della
3. Per i quesiti referendari e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della
Art. 2. Riconoscimento delle iniziative per il distacco. [1]
1. Al fine di garantire il pieno rispetto della volontà dei territori interessati, per l'approvazione dello schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo di cui all'articolo 6, comma 5, della
Art. 3. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.
1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle province, risultanti dal definitivo assetto territoriale configurato all'esito dell'accertamento della volontà dei territori interessati, come disciplinato dalla presente legge, il Presidente della Regione, entro il 31 luglio 2025, con proprio decreto, indice le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane di nuova istituzione o in scadenza.
2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione.
Art. 4. Proroga degli amministratori straordinari.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli amministratori straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 5. Abrogazione.
1. È abrogato l'articolo 1 della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 15.000, per l'anno 2025, si provvede con le risorse già stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 01 - programma 07- titolo1.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2025, nonché alle spese relative alla prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede con le risorse già stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 2 maggio 2025, n. 26.