Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 19/07/2024 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Disposizioni transitorie |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.4.127 - L.R. 19 luglio 2024, n. 9.
Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
(B.U. 22 luglio 2024, n. 38)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge risponde alla finalità di garantire il completamento del processo di riordino dell'assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Sardegna, come disciplinato dalla
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un commissario straordinario per la Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna come definite dall'articolo 25 della
3. I commissari straordinari di cui al comma 2, nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della
a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla Provincia di Sassari come configurata dall'articolo 25 della
b) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4, comma 1, della
4. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure preparatorie alla successione, i commissari straordinari di cui al comma 2, ai quali è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della
5. La successione di cui al comma 3 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti preparatori di cui al comma 3 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del Nord Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità relative agli adempimenti successori di cui al presente articolo al fine di indirizzare l'attività dei commissari straordinari di cui al comma 2.
7. Dalla data delle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle province e delle città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi all'articolo 2, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo1), si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziate, per i medesimi anni, in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, come rappresentato al comma 3.
2. Alle spese relative allo svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:
spesa
in diminuzione
missione 20 - programma 03 - titolo 1
2024 euro 2.000.000 (cassa e competenza)
2025 euro 5.000.000 (competenza)
in aumento
missione 18 - programma 01 - titolo 1
2024 euro 2.000.000 (cassa e competenza)
2025 euro 5.000.000 (competenza).
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).