§ 1.4.127 - L.R. 19 luglio 2024, n. 9.
Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:19/07/2024
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Disposizioni transitorie
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.4.127 - L.R. 19 luglio 2024, n. 9.

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province

(B.U. 22 luglio 2024, n. 38)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge risponde alla finalità di garantire il completamento del processo di riordino dell'assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Sardegna, come disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), mediante la previsione di procedure idonee ad assicurare sia la fase preparatoria alla successione dei nuovi enti di area vasta a quelli preesistenti, che l'immediata funzionalità dei servizi che tali enti sono preposti a svolgere nei confronti dei cittadini.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021; entro i medesimi termini la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); agli amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale; gli amministratori straordinari di cui al presente comma, sono nominati secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie) e ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari e all'amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come definita dal presente comma, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo agli organi di governo della città metropolitana previsti dalla legge regionale n. 2 del 2016. Ciascun amministratore straordinario, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, e del personale, dei mezzi e delle strutture della provincia alla quale l'ente da esso amministrato succede ai sensi del comma 3, secondo le modalità concordate con il commissario straordinario della provincia medesima, nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un commissario straordinario per la Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna come definite dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.

3. I commissari straordinari di cui al comma 2, nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)), predispongono gli atti preparatori relativi alla successione:

a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla Provincia di Sassari come configurata dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;

b) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia di Nuoro come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;

c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

4. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure preparatorie alla successione, i commissari straordinari di cui al comma 2, ai quali è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005, operano in raccordo tra loro, per le questioni che coinvolgono aspetti comuni e in raccordo con gli altri amministratori straordinari nominati ai sensi del comma 1.

5. La successione di cui al comma 3 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti preparatori di cui al comma 3 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del Nord Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità relative agli adempimenti successori di cui al presente articolo al fine di indirizzare l'attività dei commissari straordinari di cui al comma 2.

7. Dalla data delle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle province e delle città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi all'articolo 2, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo1), si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziate, per i medesimi anni, in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, come rappresentato al comma 3.

2. Alle spese relative allo svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2024 euro 2.000.000 (cassa e competenza)

2025 euro 5.000.000 (competenza)

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 1

2024 euro 2.000.000 (cassa e competenza)

2025 euro 5.000.000 (competenza).

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).