§ 56.6.506 - D.Lgs. 8 marzo 2024, n. 46.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:08/03/2024
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Art. 2.  Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Art. 3.  Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Art. 4.  Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 56.6.506 - D.Lgs. 8 marzo 2024, n. 46.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

(G.U. 8 aprile 2024, n. 82)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

     Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

     Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati;

     Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»;

     Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

     Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;

     Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare, la Parte II recante recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante «Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute, della difesa e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) articolo 2, comma 1:

     1) alla lettera c), le parole: «e le acque reflue» sono sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»;

     2) alla lettera m), dopo le parole: «corso del viaggio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle» e dopo le parole: «navi militari e da guerra,» sono inserite le seguenti: «delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile,»;

     2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma l, lettera a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate»;

     3) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.»;

     2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta»;

     b) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.»;

     2) al comma 4, le parole: «predispone lo studio» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le attività», le parole: «all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la parola: «acquisisce» è sostituita dalla seguente: «provvede ad»;

     3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «L'Autorità competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorità marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».

 

     Art. 3. Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6:

     1) al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima» e le parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;

     2) al comma 4, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;

     3) al comma 6, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima»;

     b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;

     c) all'articolo 8:

     1) al comma 2, le parole: «dall'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;

     2) al comma 6, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima,»;

     3) al comma 8, le parole: «le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorità marittime,» e le parole: «in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonchè, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;

     4) al comma 9, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;

     d) all'articolo 9:

     1) al comma 2, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità marittima» e dopo le parole: «il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;

     2) al comma 4, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».

 

     Art. 4. Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

     b) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;

     c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».;

     d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime»;

     e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.