Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 10/09/2024 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. [...] |
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. [...] |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 6.1.35 - L.R. 10 settembre 2024, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi".
(B.U. 13 settembre 2024, n. 122)
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio extraportuale.”.
Art. 3. Norma transitoria.
1. Fino all’approvazione di apposita disciplina da parte della Giunta regionale, restano in vigore in via transitoria le modalità di determinazione dei canoni attualmente in uso, da applicarsi in maniera omogenea per la totalità degli specchi d’acqua e per il tratto di costa del lago di Garda per la sponda veneta.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”) si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della