§ 6.1.35 - L.R. 10 settembre 2024, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:10/09/2024
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. [...]
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. [...]
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 6.1.35 - L.R. 10 settembre 2024, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi".

(B.U. 13 settembre 2024, n. 122)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55, dopo la frase: “La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione per l’occupazione di aree”, le parole: “nelle zone portuali” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “afferenti la totalità degli specchi acquei”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio extraportuale.”.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

1. Fino all’approvazione di apposita disciplina da parte della Giunta regionale, restano in vigore in via transitoria le modalità di determinazione dei canoni attualmente in uso, da applicarsi in maniera omogenea per la totalità degli specchi d’acqua e per il tratto di costa del lago di Garda per la sponda veneta.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”) si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.