Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 13/05/2024 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio. |
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte. |
Art. 4. Termine finale del procedimento. |
Art. 5. Pubblicità aggiuntiva. |
Art. 6. Norme transitorie e finali. |
§ 1.4.251 - Decreto Presidenziale 13 maggio 2024, n. 22.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
(G.U.R. 5 luglio 2024, n. 30 - S.O. n. 26)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la
VISTA la
VISTO il
VISTA la
VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 2 della
VISTO altresì, il comma 4 del citato art. 2 della
VISTO il
VISTO il
VISTA la
PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della
VISTA la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della
VISTA la relazione prot. n. 16249 del 21 febbraio 2024 che modifica e integra la relazione prot. n. 90222 del 26 ottobre 2023 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;
CONSIDERATO che il concerto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, richiesto dall'art. 2, comma 4, della
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota prot. n. 25733/361.04.23 del 22 dicembre 2023;
UDITI i pareri resi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell'adunanza di sezione del 16 gennaio 2024 e nell'adunanza di sezione del 19 marzo 2024;
VISTA la nota prot. n. 11293 del 4 aprile 2024, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica trasmette all'Ufficio della Segreteria di Giunta lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;
Emana
il seguente regolamento
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli che sono promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della richiesta o della proposta.
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte.
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.
3. Quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Art. 4. Termine finale del procedimento.
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
4. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica -Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria Generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Quando il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
Art. 5. Pubblicità aggiuntiva.
1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Art. 6. Norme transitorie e finali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 15 febbraio 2012, n. 17, 10 maggio 2016, n. 9 e 20 febbraio 2020, n. 8.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 15 febbraio 2012, n. 17, 10 maggio 2016, n. 9 e 20 febbraio 2020, n. 8. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.