Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 05/04/2022 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali. |
Art. 3. Trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti. |
Art. 4. Coordinamento di attività e conflitti di competenza. |
Art. 5. Norme finali. |
§ 1.4.248 - Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9.
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
(G.U.R. 1 giugno 2022, n. 25)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
Vista la
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al
Vista la proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 109496 del 13 ottobre 2021;
Sentito il Comitato Unico di Garanzia;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 570 del 18 dicembre 2021 e n. 32 del 12 febbraio 2022;
Viste le note presidenziali n. 4133 del 3 febbraio 2022 e n. 5711 del 15 febbraio 2022, con le quali il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, della
Visto il parere n. 22/2022 reso nell'adunanza del 22 febbraio 2022 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la
Emana il seguente regolamento
Art. 1. Oggetto.
1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della
2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nell'Allegato 1 al presente regolamento modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della
Art. 2. Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali.
1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 7 e 8 della
2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregati, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.
3. Le modifiche di attribuzioni fra Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture dirigenziali scaturenti da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di Amministrazione o tra Dipartimenti, possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'articolo 11 della
4. Analogamente, le modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra strutture dirigenziali interne ad un Dipartimento o le variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'articolo 11 della
5. Le procedure di modifica dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti si svolgono nel rispetto del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale in materia di partecipazione sindacale e secondo le relative procedure.
Art. 3. Trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti.
1. Nell'ipotesi di trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti, i Dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento di tutta la relativa documentazione. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari.
2. Nell'effettuare i trasferimenti è data priorità ai procedimenti ancora in corso, in relazione ai quali devono essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonché ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili alla continuità, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia.
3. Il Ragioniere generale della Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.
Art. 4. Coordinamento di attività e conflitti di competenza.
1. Nei casi in cui un affare o una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il Dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.
2. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto al medesimo ramo individua la struttura di massima dimensione competente, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra diversi rami dell'Amministrazione regionale, sugli stessi, su richiesta del Presidente o degli Assessori, si pronunzia la Giunta regionale, sentita la Segreteria generale della Presidenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.
Art. 5. Norme finali.
1. Il presente decreto sostituisce ed abroga, a far data dalla sua entrata in vigore, il
2. Il comma 3 dell'articolo 2 del
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.