Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 03/07/2024 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014 (Funzionamento dei gruppi consiliari. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari). |
Art. 3. Autonomia di bilancio del Consiglio regionale. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 1.2.52 - L.R. 3 luglio 2024, n. 8.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.
(B.U. 4 luglio 2024, n. 35)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
a) alla lettera b) il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) un contributo per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. In attuazione del comma 1, l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, adotta un regolamento che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie a ciascun Gruppo consiliare e ne definisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di utilizzo.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) altre forme contrattuali flessibili consentite dall'ordinamento.";
b) al comma 2 le parole "a cura del Presidente del Consiglio regionale" sono soppresse;
c) al comma 7-quater:
1) le parole da "Al fine di" fino a "sottoscrizione del Presidente, " sono soppresse;
2) prima delle parole "provvede alla stipula dei contratti" sono aggiunte le seguenti: "Il Presidente del gruppo consiliare";
3) le parole "ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale" sono soppresse;
4) le parole "alla cui amministrazione provvede la competente struttura dell'Amministrazione" sono soppresse;
d) il comma 7-sexies è così sostituito:
"7-sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche attraverso prestazioni di lavoro in modalità agile, nel rispetto della normativa vigente e, per il personale in comando, in base alla disciplina prevista dall'amministrazione di appartenenza.".
Art. 3. Autonomia di bilancio del Consiglio regionale.
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. Il Presidente del Consiglio regionale comunica ogni anno all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio lo stanziamento ordinario per il funzionamento del Consiglio regionale, nonché l'eventuale integrazione, da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione. Lo stanziamento è trasferito dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio al Consiglio regionale in un'unica soluzione all'inizio dell'esercizio finanziario.".
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente al contributo da erogare ai gruppi consiliari per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).