§ 1.2.52 - L.R. 3 luglio 2024, n. 8.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:03/07/2024
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014 (Funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari).
Art. 3.  Autonomia di bilancio del Consiglio regionale.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 1.2.52 - L.R. 3 luglio 2024, n. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

(B.U. 4 luglio 2024, n. 35)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014 (Funzionamento dei gruppi consiliari.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) un contributo per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legge n. 174 del 2012, da erogare ai gruppi consiliari per il loro funzionamento nella misura indicata dalla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 e da utilizzare in conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione del comma 1, l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, adotta un regolamento che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie a ciascun Gruppo consiliare e ne definisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di utilizzo.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari).

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) altre forme contrattuali flessibili consentite dall'ordinamento.";

b) al comma 2 le parole "a cura del Presidente del Consiglio regionale" sono soppresse;

c) al comma 7-quater:

1) le parole da "Al fine di" fino a "sottoscrizione del Presidente, " sono soppresse;

2) prima delle parole "provvede alla stipula dei contratti" sono aggiunte le seguenti: "Il Presidente del gruppo consiliare";

3) le parole "ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale" sono soppresse;

4) le parole "alla cui amministrazione provvede la competente struttura dell'Amministrazione" sono soppresse;

d) il comma 7-sexies è così sostituito:

"7-sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche attraverso prestazioni di lavoro in modalità agile, nel rispetto della normativa vigente e, per il personale in comando, in base alla disciplina prevista dall'amministrazione di appartenenza.".

 

     Art. 3. Autonomia di bilancio del Consiglio regionale.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente del Consiglio regionale comunica ogni anno all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio lo stanziamento ordinario per il funzionamento del Consiglio regionale, nonché l'eventuale integrazione, da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione. Lo stanziamento è trasferito dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio al Consiglio regionale in un'unica soluzione all'inizio dell'esercizio finanziario.".

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente al contributo da erogare ai gruppi consiliari per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge n. 174 del 2012, sono quantificati in euro 378.907 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai predetti oneri si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti per tali finalità nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026 in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1 e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2006.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).