§ 17.2.512 - Ordinanza 28 giugno 2023, n. 144.
Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022, recante: «Testo unico della ricostruzione privata» e successive modificazioni ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/06/2023
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020
Art. 2.  Modifiche all'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata
Art. 3.  Modifiche agli allegati A1 e B all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023
Art. 4.  Modifiche all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021
Art. 5.  Cessioni dei crediti e altre misure
Art. 6.  Efficacia


§ 17.2.512 - Ordinanza 28 giugno 2023, n. 144.

Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022, recante: «Testo unico della ricostruzione privata» e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonchè disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse.

(G.U. 28 agosto 2023, n. 200)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

     Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e, in particolare, l'art. 9-duodetricies;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

     Ritenuta la necessità di rimodulare gli interventi di ricostruzione degli edifici di culto al fine di agevolare il completamento delle opere già iniziate, consentendo - a limite di assegnazione invariato - una maggiore possibilità alle Diocesi di riallocazione delle somme concesse tra i vari interventi in programmazione, modificando di conseguenza l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 105/2020;

     Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, come modificato dalle ordinanze n. 133 del 31 gennaio 2023 e n. 136 del 22 marzo 2023;

     Ritenuta l'opportunità di specificare il procedimento di attuazione del principio contenuto all'art. 6, comma 1, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata relativo all'acquisizione da parte del comune, o società pubblica o ente delegato della proprietà di immobili privati danneggiati dal sisma del 2016 ai fini della ricostruzione;

     Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; nonchè le ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e n. 129 del 29 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

     Considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'ordinanza n. 137 del 2023, «il Commissario, su proposta del Vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi»;

     Preso atto che il Comune di Montemonaco ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023 per una serie di interventi come indicati negli allegati A1 e B;

     Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Montemonaco (AP) acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032895-A-19/06/2023, con la quale lo stesso ente ha proposto di rimodulare finanziariamente alcuni interventi, senza variare l'importo complessivo di quanto assegnato, e segnatamente:

     allegato A1, n. 24 - OOPP_F1_2021_MAR_0782 - Intervento di ricostruzione previa demolizione e delocalizzazione del Garage comunale - CUP - n. D48I21000270005 - importo finanziamento euro 1.350.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 1.350.000,00;

     allegato A1 n. 25 - OOPP_F1_2021_MAR_1612 - Intervento di adeguamento sismico del Museo della Sibilla - ex Villa Curi - CUP n. D41B21001740001 - importo finanziamento euro 1.000.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 1.000.000,00;

     allegato A1 n. 26 - custom_503 - Lavori di adeguamento tecnico funzionale di tratti di strade comunali danneggiate dal sisma - CUP n. D47H22001170001 - importo finanziamento euro 2.300.000,00 - importo finanziamento post- rimodulazione proposta dal comune euro 2.500.000,00;

     allegato A1 n. 27 - custom_1202 - Rigenerazione urbana e consolidamento delle vie interne del capoluogo - CUP n. D42F22000390001 - importo finanziamento euro 1.850.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 2.050.000,00;

     allegato B n. 538 - OOPP_F1_2021_MAR_0745 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di San Giorgio all'Isola - CUP n. D46I22000000002 - importo finanziamento euro 200.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 200.000,00;

     allegato B n. 539 - OOPP_F1_2021_MAR_0765 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di Tofe - CUP n. D46I22000010001 - importo finanziamento euro 250.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 250.000,00;

     allegato B, n. 540, custom_316 - Adeguamento sismico sede provvisoria del comune, ambulatorio medico e farmacia - CUP n. D41B21004340001 - importo finanziamento euro 550.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 150.000,00;

     Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accogliere la richiesta di rimodulazione delle risorse avanzata dal Comune di Montemonaco per gli interventi di propria competenza, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032895-A-19/06/2023;

     Ritenuto che nulla osta ad accogliere la richiesta di rimodulazione delle risorse avanzata dal Comune di Montemonaco e, pertanto, che si possa procedere all'aggiornamento degli allegati all'ordinanza n. 137 del 2023;

     Preso atto che il Comune di Fermo (AP) è il soggetto attuatore del seguente intervento con finanziamento a valere sulla ordinanza n. 137 del 2023:

     allegato B n. 708 - OOPP_F1_2021_MAR_0829 - Interventi locali di miglioramento sismico Rocca Montevarmine - Castello di origine altomedioevale Torre Merlata, chiesa e manufatti minori - CUP n. F66J23000010001 - importo finanziamento euro 4.350.000,00;

     Vista la richiesta congiunta pervenuta dai Comuni di Fermo e Carassai (AP), acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032490-A-15/06/2023, con la quale gli stessi enti (in accordo tra loro, propongono al Commissario straordinario la modifica dell'ordinanza n. 137 del 2023 con il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai, considerata la strategicità e la centralità della Rocca all'intero del territorio di Carassai;

     Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accogliere la richiesta di trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai per l'intervento distinto al n. 708 dell'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0033003-A-20/06/2023;

     Ritenuto che nulla osta ad accogliere la richiesta di trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai per l'intervento distinto al n. 708 dell'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0033003-A-20/06/2023 e, pertanto, che si possa procedere all'aggiornamento del relativo allegato alla citata ordinanza;

     Vista l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera» e, in particolare, l'art. 5 e le soglie ivi previste per procedere con gli affidamenti diretti attualmente riferite a quelle precedentemente individuate dal decreto legislativo n. 50/2016;

     Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle soglie con quelle previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 per i contratti di lavori, i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, al fine della deroga prevista al richiamato art. 5 dell'ordinanza speciale n. 14/2021;

     Ritenuto conseguentemente di procedere con la modifica dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 14/2021, fermo restando il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e che siano comunque scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

     Ritenuta la necessità di agevolare lo strumento normativamente previsto della cessione dei crediti per le imprese che attuano interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016, nonchè eventuali altre misure che richiedano il coinvolgimento di istituti bancari e, allo scopo, di sottoscrivere eventuali accordi, intese o protocolli con questi ultimi;

     Considerato che l'ordinanza 30 maggio 2023, n. 140, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, già prevede che «Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi con istituti di credito ed enti pubblici di garanzia finalizzati all'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti e ai costi dell'intervento chiesti a rimborso»;

     Acquisita l'intesa dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seduta della Cabina di coordinamento del 27 giungo 2023;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020

     1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) al comma 1, le parole da «Eventuali maggiori costi» sino alle parole «documentata istanza del medesimo» sono abrogate;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

     «Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione».

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata

     All'art. 6, comma 1, lettera a) del Testo unico della ricostruzione privata, è aggiunto il seguente periodo:

     «Il comune acquisisce la proprietà, per sè o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile.

     A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente Testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile.

     Acquisito il titolo di proprietà il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente Testo unico, in nome e per conto del comune.

     Il comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attività di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015».

 

     Art. 3. Modifiche agli allegati A1 e B all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

     1. I seguenti interventi del Comune di Montemonaco sono rimodulati come segue e conseguentemente aggiornati gli allegati A1 e B dell'ordinanza n. 137 del 2023:

     allegato A1, n. 24 - OOPP_F1_2021_MAR_0782 - Intervento di ricostruzione previa demolizione e delocalizzazione del Garage comunale - CUP n. D48I21000270005 - importo finanziamento euro 1.350.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 1.350.000,00;

     allegato A1 n. 25 - OOPP_F1_2021_MAR_1612 - Intervento di adeguamento sismico del Museo della Sibilla - ex Villa Curi - CUP n. D41B21001740001 importo finanziamento euro 1.000.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 1.000.000,00;

     allegato A1 n. 26 - custom_503 - Lavori di adeguamento tecnico funzionale di tratti di strade comunali danneggiate dal sisma - CUP n. D47H22001170001 - importo finanziamento euro 2.300.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 2.500.000,00;

     allegato A1 n. 27 - custom_1202 - Rigenerazione urbana e consolidamento delle vie interne del capoluogo - CUP n. D42F22000390001 - importo finanziamento euro 1.850.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 2.050.000,00;

     allegato B n. 538 - OOPP_F1_2021_MAR_0745 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di San Giorgio all'Isola - CUP n. D46I22000000002 - importo finanziamento euro 200.000,00 - importo finanziamento post- rimodulazione euro 200.000,00;

     allegato B n. 539 - OOPP_F1_2021_MAR_0765 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di Tofe - CUP n. D46I22000010001 - importo finanziamento euro 250.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 250.000,00;

     allegato B, n. 540, custom_316 - Adeguamento sismico sede provvisoria del comune, ambulatorio medico e farmacia - CUP n. D41B21004340001 - importo finanziamento euro 550.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 150.000,00.

     2. Per il seguente intervento è autorizzato il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento per un importo pari ad euro 4.350.000,00 dal Comune di Fermo al Comune di Carassai e di conseguenza aggiornato l'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023:

     allegato B n. 708 - OOPP_F1_2021_MAR_0829 - Interventi locali di miglioramento sismico Rocca Montevarmine - Castello di origine altomedioevale Torre Merlata, chiesa e manufatti minori - CUP n. F66J23000010001 - importo finanziamento euro 4.350.000,00.

 

     Art. 4. Modifiche all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021

     Al testo dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 14 del 15 luglio 2021, sono apportate le modifiche che seguono:

     la lettera a) è sostituita con la seguente:

     a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) e), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione e che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

     la lettera b) è sostituita con la seguente:

     b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) c) d), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione e che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

 

     Art. 5. Cessioni dei crediti e altre misure

     1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il Commissario straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di accordi, intese o protocolli con primari istituti di credito al fine di agevolare la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «Superbonus» e comunque ogni altra misura idonea a garantire la riparazione e la ricostruzione a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

 

     Art. 6. Efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2205