§ 15.3.250 - D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.
Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:07/12/2023
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 15.3.250 - D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.

(G.U. 27 dicembre 2023, n. 300)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

     Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare, gli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2;

     Visto il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 6;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

     Visto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali

     1. È istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali. Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, il Comitato persegue la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonchè la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.

     2. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attività e le funzioni di cui al comma 4. Ciascun membro del Comitato può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno. Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria.

     3. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

     4. Il Comitato:

     a) identifica, analizza, classifica, sorveglia e valuta i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso; condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

     b) definisce indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;

     c) definisce e persegue strategie e obiettivi intermedi rispetto alle finalità di cui al comma 1 e li rivede periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;

     d) può effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni da rendere pubbliche, o da comunicare in via riservata al Governo;

     e) può indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP, che sono tenute a motivare l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

     f) può formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonchè esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

     g) può elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e può provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore.

     5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a), il Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui al primo periodo nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP avvalendosi di tali autorità. Quando il Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non vigilati ne fa richiesta motivata alla Banca d'Italia che dispone procedersi alla loro acquisizione.

     6. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, in caso di inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) ai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP, che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, secondo periodo, e in conformità delle rispettive legislazioni di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dall'articolo 144, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 190, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

     b) ai soggetti non sottoposti a vigilanza che non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi del comma 5, terzo periodo, la Banca d'Italia applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. Alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e l'articolo 145-quater del medesimo decreto, in conformità alle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia.

     7. Il Comitato coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con la Banca centrale europea nell'esercizio dei suoi compiti macroprudenziali e con le autorità macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

     8. I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorità che vi partecipano non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. I dati e le informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorità macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorità che li ha forniti, ad altre autorità italiane per esigenze di stabilità finanziaria.

     9. Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

     1. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

     a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

     b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;

     c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonchè la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

     d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

     e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

     b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385

     1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 118 è inserito il seguente:

     «Art. 118 bis. (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.

     2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

     3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

     4. Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a).

     5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l'articolo 118.».

     b) all'articolo 120-noviesdecies, comma 1, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;

     c) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;

     d) all'articolo 126-quinquies, comma 1, dopo le parole: «e 7» sono inserite le seguenti: «, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4»;

     e) all'articolo 127-bis, comma 1, dopo le parole: «articolo 118» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 118-bis».

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari:

     a) rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

     b) comunicano ai clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'articolo 118-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

     3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del comma 2 sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

     4. I commi 2, lettera b), e 3 si applicano ai contratti richiamati dall'articolo 118-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e ai soggetti che prestano i relativi servizi. Non si applica l'articolo 118 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui al presente comma.».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.