§ 4.2.109 - L.R. 15 settembre 2023, n. 10.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:15/09/2023
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di [...]
Art. 2.  Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.2.109 - L.R. 15 settembre 2023, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)).

(B.U. 20 settembre 2023, n. 45)

 

Art. 1. Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))

1. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)) le parole: " comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e " sono soppresse.

 

     Art. 2. Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale), come inserito dall'articolo 21 della l.r. 15/2021, le parole: " comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e " sono soppresse.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.