§ 4.2.106 - L.R. 18 novembre 2021, n. 15.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:18/11/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale))
Art. 2.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 2 della l.r. 23/2003)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 3 della l.r. 23/2003)
Art. 4.  (Modificazione ed integrazione all'articolo 6 della l.r. 23/2003)
Art. 5.  (Integrazione alla l.r. 23/2003)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 23/2003)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 8 bis della l.r. 23/2003)
Art. 8.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 11 della l.r. 23/2003)
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 13 della l.r. 23/2003)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 17 della l.r. 23/2003)
Art. 11.  (Modificazioni all'articolo 20 DELLA l.r. 23/2003)
Art. 12.  (Integrazione alla l.r. 23/2003)
Art. 13.  (Modificazione all'articolo 21 della l.r. 23/2003)
Art. 14.  (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 23/2003)
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 23 della l.r. 23/2003)
Art. 16.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 24 della l.r. 23/2003)
Art. 17.  (Modificazione all'articolo 24 ter della l.r. 23/2003)
Art. 18.  (Modificazione all'articolo 25 della l.r. 23/2003)
Art. 19.  (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 23/2003)
Art. 20.  (Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 23/2003)
Art. 21.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 29 della l.r. 23/2003)
Art. 22.  (Integrazioni alla l.r. 23/2003)
Art. 23.  (Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 23/2003)
Art. 24.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 31 della l.r. 23/2003)
Art. 25.  (Modificazioni all'articolo 31 bis della l.r. 23/2003)
Art. 26.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 32 della l.r. 23/2003)
Art. 27.  (Modificazioni all'articolo 32 bis della l.r. 23/2003)
Art. 28.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 33 della l.r. 23/2003)
Art. 29.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 34 della l.r. 23/2003)
Art. 30.  (Modificazioni all'articolo 34 bis della l.r. 23/2003)
Art. 31.  (Integrazione alla l.r. 23/2003)
Art. 32.  (Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 23/2003)
Art. 33.  (Modificazione all'articolo 36 della l.r. 23/2003)
Art. 34.  (Modificazioni all'articolo 38 della l.r. 23/2003)
Art. 35.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 39 della l.r. 23/2003)
Art. 36.  (Integrazioni alla l.r. 23/2003)
Art. 37.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 40 della l.r. 23/2003)
Art. 38.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 41 della l.r. 23/2003)
Art. 39.  (Integrazione alla l.r. 23/2003)
Art. 40.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 42 della l.r. 23/2003)
Art. 41.  (Integrazioni all'articolo 45 della l.r. 23/2003)
Art. 42.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 52 della l.r. 23/2003)
Art. 43.  (Modificazioni all'articolo 58 bis della l.r. 23/2003)
Art. 44.  (Disposizioni attuative)
Art. 45.  (Disposizioni transitorie e per l'efficacia)


§ 4.2.106 - L.R. 18 novembre 2021, n. 15.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).

(B.U. 24 novembre 2021, n. 67 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale))

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "riqualificare" sono inserite le seguenti: "e rigenerare".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 23/2003 le parole: "18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi)" sono sostituite dalle seguenti: "21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)" e le parole: "legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio)" sono sostituite dalle seguenti: "stessa l.r. 1/2015".

 

     Art. 2. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 2 della l.r. 23/2003)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1, dei fabbisogni abitativi primari e della consistenza del patrimonio di ERS, determinati a norma dell'articolo 6 bis, espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare:".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "b) ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento ritenute prioritarie, ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera c), per ambiti territoriali coincidenti con le Zone sociali di cui all'articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), di seguito ambiti territoriali, in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei Comuni;".

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione".

4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, le parole: "portatori di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "le persone con disabilità".

5. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, le parole: "dal Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Assemblea legislativa".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 3 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 23/2003, le parole: "al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Assemblea legislativa".

 

     Art. 4. (Modificazione ed integrazione all'articolo 6 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2003, le parole: "sul territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambiti territoriali, nonché per la rilevazione della consistenza del patrimonio di ERS a norma dell'articolo 6 bis".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "fabbisogni abitativi" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto all'articolo 6 bis".

 

     Art. 5. (Integrazione alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "Art. 6 bis. (Consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e rilevazione dei fabbisogni abitativi)

1. La consistenza del patrimonio di ERS esistente ed il fabbisogno abitativo primario vengono determinati e rilevati con cadenza annuale per ambiti territoriali.

2. A tale fine, gli operatori di cui all'articolo 25 trasmettono i dati sulle unità abitative entro il 30 aprile dell'anno successivo, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dai POA, ai Comuni capofila delle Zone sociali di appartenenza che ne curano l'inoltro all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6.".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, le parole: "agli articoli 20 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 22, comma 1".

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, le parole: "dagli articoli 20 e 22, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 22, comma 1".

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 8 bis della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 23/2003, le parole: "agli articoli 20 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 22, comma 1".

 

     Art. 8. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 11 della l.r. 23/2003)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "Interventi per anziani autosufficienti e per persone con disabilità".

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "autosufficienti" sono inserite le seguenti: "e delle persone con disabilità".

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "d) alla ristrutturazione interna dell'alloggio, al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano o la persona con disabilità fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l'anziano o la persona con disabilità;".

4. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 23/2003, la parola: "anziano" è soppressa.

5. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 23/2003, le parole: "abitati da anziani autosufficienti" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 13 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione" e le parole: "legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 ", sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 1/2015".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, il numero e il segno di interpunzione: "20," sono soppressi.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su motivata richiesta del Comune, per la locazione di immobili residenziali che rivestono particolare interesse e ai fini del ripopolamento dei centri storici, può autorizzare la deroga ai requisiti dei beneficiari di cui al comma 2, nonché individuare particolari categorie di locatari in considerazione delle peculiari esigenze abitative del territorio. In tali casi comunque il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c).".

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 17 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "3. Gli interventi di prevenzione sismica realizzati ai sensi della l.r. 1/2015 sono ricompresi nelle finalità di cui al presente articolo.".

 

     Art. 11. (Modificazioni all'articolo 20 DELLA l.r. 23/2003)

1. L'articolo 20 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "Art. 20. (Requisiti generali dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Ai fini dell'attestazione del requisito di cui al comma 2, lettera b), nonché di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.".

 

     Art. 12. (Integrazione alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "Art. 20 bis. (Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento)

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.".

 

     Art. 13. (Modificazione all'articolo 21 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 21 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "6 bis. I beneficiari di cui al comma 6, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b). Inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero, e lettera b).".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 bis occorre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b).".

2. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2003 sono abrogate.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/2003, le parole: "legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana) ", sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 1/2015".

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 23 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all'articolo 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b).".

 

     Art. 16. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 24 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "all'articolo 20, ", sono aggiunte le seguenti: "comma 1 e comma 2, lettere a) e b),".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 23/2003, le parole: "portatori di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "persone con disabilità".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 23/2003, la parola: "trentacinque" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

4. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1 bis. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti e per le persone con disabilità di cui all'articolo 11 devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ed inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero.".

 

     Art. 17. (Modificazione all'articolo 24 ter della l.r. 23/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 ter della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articoli 20, 20 bis, 21, 22, 23 e 24, nonché per l'attestazione e la verifica del possesso, anche mediante la convenzione di cui all'articolo 41, comma 1 bis, dei requisiti medesimi.".

 

     Art. 18. (Modificazione all'articolo 25 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 23/2003, le parole: "Gli interventi in locazione a termine ", sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 3, gli interventi in locazione a termine".

 

     Art. 19. (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 23/2003, le parole: "del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Assemblea legislativa".

2. Al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 23/2003, le parole: "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assemblea legislativa".

 

     Art. 20. (Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "funzionale" sono inserite le seguenti: "o per particolare onerosità dei costi di gestione e manutenzione ", e dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione".

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "di gestione" sono inserite le seguenti: "o di manutenzione o di riadattamento".

 

     Art. 21. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 29 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: "al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 bis".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, le parole: "bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando" sono sostituite dalle seguenti: "territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale;".

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale ;".

5. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "d-ter)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c), e 20 bis, comma 1, lettere a) e b)," [1].

6. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione.".

7. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è abrogato.

 

     Art. 22. (Integrazioni alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 23/2003, sono inseriti i seguenti: "Art. 29 bis. (Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data di presentazione della domanda, possono accedere all'assegnazione di alloggi di ERS, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, previa intesa con le Prefetture secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con norme regolamentari.

2. Le norme regolamentari disciplinano altresì i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS di cui al comma 1, nonché i casi di decadenza dall'assegnazione.

     Art. 29 ter. (Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali)

1. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

2. Nel bando di cui all'articolo 30 è stabilita una riserva fino all'8 per cento degli alloggi di ERS da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.".

 

     Art. 23. (Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. Il Comune oppure la Zona sociale tramite il comune capofila assegnano gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennalmente.".

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 23/2003, è abrogata.

3. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 23/2003, le parole: "Il comune disciplina" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni disciplinano".

 

     Art. 24. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 31 della l.r. 23/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni, di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "sessantacinque anni" sono inserite le seguenti: "o persone con disabilità" e la parola: "trentacinque" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "servizi essenziali" sono inserite le seguenti: "o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche".

4. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due.".

5. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole: "Il comune" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni" e la parola: "formula" è sostituita dalla seguente: "formulano".

 

     Art. 25. (Modificazioni all'articolo 31 bis della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. I Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituiscono una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni.".

2. Il comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali.".

3. Al comma 3 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, le parole: "dall'unione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni stessi".

4. Il comma 4 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale, alla competente Commissione consiliare e all'ATER regionale una relazione in merito alla propria attività, con particolare riguardo alle assegnazioni disposte in relazione agli alloggi comunicati come disponibili.".

 

     Art. 26. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 32 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, le parole: "al comune competente" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni competenti".

2. Dopo il comma 1 dell?articolo 32 della l.r. 23/2003, sono inseriti i seguenti: "1 bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità.

1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 bis e, in particolare, in caso di stipula di convenzione con l'assegnatario, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario medesimo, nonché le modalità di attestazione delle spese sostenute." .

3 Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, le parole: "il comune "sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni" e le parole: "versa all'ATER regionale" sono sostituite dalle seguenti: "versano, su richiesta dell'ATER regionale,". .

4. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, le parole: "il comune abbia" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni abbiano".

5. Il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "5. I Comuni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all?articolo 30, comma 6, comunicano alla Giunta regionale e al comune capofila della Zona sociale di appartenenza, l?eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.".

6. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "6. I Comuni appartenenti alla medesima Zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie, successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 stipulano apposite intese fra loro.".

7. Al comma 8 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, le parole: "Il comune può" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni possono".

8. Al comma 9 dell'articolo 32 della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

 

     Art. 27. (Modificazioni all'articolo 32 bis della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "Il comune disciplina" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni disciplinano".

2. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "il comune persegue" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni perseguono".

3. Al comma 3 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

4. Al comma 5 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni".

5. Al comma 6 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

6. Al comma 7 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "il Comune individua" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni individuano".

7. Al comma 8 dell'articolo 32 bis della l.r. 23/2003, le parole: "il Comune tiene conto" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni tengono conto ", e la parola: "stabilisce" è sostituita dalla seguente: "stabiliscono".

 

     Art. 28. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 33 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 23/2003, le parole: "o di abbandono dell'alloggio ", sono sostituite dalle seguenti: ", di abbandono dell'alloggio o nel caso previsto dall'articolo 39, comma 1 quater,".

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 23/2003, le parole: "I componenti il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti del nucleo familiare".

3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "4. L'ospitalità temporanea di soggetti estranei al nucleo familiare è ammessa per un periodo non superiore a trenta giorni a condizione che l'assegnatario comunichi la circostanza all'ATER regionale entro 72 ore dal suo verificarsi. Qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza o altro giustificato motivo, l'ATER regionale può autorizzare l'ospitalità temporanea per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili per eguale periodo. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto, né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.".

4. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "nell'assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "e deve essere preventivamente autorizzata dall'ATER regionale".

5. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune competente" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni competenti".

 

     Art. 29. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 34 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: "Le assegnazioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 2 bis, le assegnazioni di cui al comma 1".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "2 bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al comma 1, di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al comma 2.".

3. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: "e al Corpo degli agenti di custodia" sono sostituite dalle seguenti: ", al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria".

5. Al comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

 

     Art. 30. (Modificazioni all'articolo 34 bis della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 23/2003, le parole: "l'unione speciale dei comuni istituisce" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni o le Zone sociali tramite il comune capofila istituiscono".

2. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 23/2003, le parole: "dall'unione speciale dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni medesimi".

 

     Art. 31. (Integrazione alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 34 bis della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "Art. 34 ter. (Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)

1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e che versino nella urgente necessità, adeguatamente documentata, di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli alloggi sono assegnati previa apposita intesa tra i Comuni, l'ATER regionale e i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016 .

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.".

 

     Art. 32. (Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 23/2003)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, le parole: "componenti portatori di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "persone con disabilità".

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, le parole: "Il comune" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni" e la parola: "disciplina" è sostituita dalla seguente: "disciplinano".

3. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, le parole: "il comune dispone" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni dispongono".

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, le parole: "del comune competente" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni competenti".

5. Al comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003, le parole: "al comune competente" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni competenti ", e le parole" all'assegnatario" sono soppresse.

 

     Art. 33. (Modificazione all'articolo 36 della l.r. 23/2003)

1. L'articolo 36 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. L'ATER regionale, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1129 del codice civile, favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione ordinaria delle parti comuni, fornendo l'assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e supportandone, ove necessario, il funzionamento.

2. Ai fini del presente articolo per autogestione si intende, in particolare, il soggetto giuridico che gestisce in autonomia i beni e i servizi condominiali nonché le parti comuni degli alloggi di ERS di esclusiva proprietà dell'ATER regionale ovvero di esclusiva proprietà dei Comuni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia di condominio, definisce anche le modalità di funzionamento dell'autogestione, nonché le modalità di ripartizione dei corrispettivi per gli amministratori esterni e delle spese necessarie per l'autogestione medesima.

4. Qualora l'autogestione deliberi l'affidamento ad amministratori esterni delle attività di cui al comma 1, l'incarico deve essere conferito previa sottoscrizione di apposita convenzione e il professionista deve essere individuato all'interno di un apposito elenco istituito dall'ATER regionale con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali degli assegnatari e tenuto e aggiornato nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

5. Qualora sussistano casi di impedimento alla ordinaria attività di autogestione, l'ATER regionale può revocare il mandato all'amministratore in carica, riservandosi ogni diritto e azione nei confronti dell'operato dello stesso, e affidare la gestione ad altro professionista esterno scelto nell'elenco di cui al comma 4.

6. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso attinenti alla gestione. II diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.".

 

     Art. 34. (Modificazioni all'articolo 38 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 23/2003, le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false o non conformi ai requisiti di attestazione stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 ter, comma 2, ovvero nel regolamento di cui all'articolo 29, comma 4.".

 

     Art. 35. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 39 della l.r. 23/2003)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;".

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter".

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente: "e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni;".

5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, sono inserite le seguenti: "g bis) si sia reso moroso ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere a), b) e c);

g ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all'articolo 39 bis, comma 4;

g quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;

g quinquies) venga colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare;

g sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;

g septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, sono inseriti i seguenti: "1 bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.

1 ter. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 bis, inoltre, i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti nei casi di situazioni di particolare fragilità determinate dalla presenza nel nucleo familiare di anziani, di persone con disabilità o in caso di sussistenza di altre situazioni di grave disagio sociale, economico o familiare.

1 quater. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario condannato si applica quanto previsto all'articolo 33, comma 1.

1 quinquies. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1.".

7. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

8. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater secondo periodo, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.".

9. Al comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "Il Comune può" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga a quanto previsto al comma 3 i Comuni possono".

10. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "al comune" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni".

11. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "Il Comune può" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni possono".

 

     Art. 36. (Integrazioni alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "Art. 39 bis. (Carta dell'inquilino)

1. Ad ogni assegnatario viene attribuita una carta dell'inquilino riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.

2. All'assegnatario è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non sia incorso, lui o i componenti il nucleo familiare, in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni, fino al raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti.

3. In caso di violazione del contratto o del regolamento di cui al comma 2, l'ATER regionale invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Nel caso di inottemperanza l'ATER regionale dispone la decurtazione del credito, che comunque non può essere superiore a quindici punti per ogni violazione, per l'ammontare dei punti indicati in apposito regolamento adottato dalla stessa ATER regionale per ciascuna infrazione.

4. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell'inquilino, l'ATER regionale avanza ai Comuni la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g ter).

5. In caso di raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti da parte di un significativo numero di assegnatari facenti parte dello stesso complesso immobiliare, l'ATER regionale può intervenire con azioni di premialità volte alla contribuzione per le spese inerenti la gestione dei servizi comuni.

6. L'ATER regionale adotta apposito regolamento per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e, in particolare, individua le tipologie di violazione del contratto di locazione e del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni e la relativa quantificazione di decurtazione del punteggio.".

 

     Art. 37. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 40 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. Sono causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera g bis):

a) la morosità verso l'autogestione di cui all'articolo 36;

b) la morosità superiore a sei mesi nel pagamento dei canoni di locazione o delle quote di gestione dei servizi;

c) il mancato rispetto del piano di rientro di cui al comma 4.".

2. Al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 23/2003, le parole: "L'ATER regionale, prima di assumere le opportune iniziative legali," sono sostituite dalle seguenti: "Prima di avanzare la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, l'ATER regionale".

3. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 23/2003, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "5 bis. Al fine di prevenire la morosità, il pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi deve avvenire obbligatoriamente mediante domiciliazione bancaria ovvero mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione (pagoPA).".

 

     Art. 38. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 41 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l'assegnazione sono accertate dall'ATER regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 4. In ogni caso l'ATER regionale può richiedere all'assegnatario le informazioni e la documentazione necessarie nel caso in cui non sia possibile acquisirle d'ufficio presso le Amministrazioni competenti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "1 bis. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, senza oneri a proprio carico, stipula apposita convenzione con il Ministero della Giustizia per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)).".

3. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "documentazione richiesta" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1 ", e le parole: "al Comune, il quale provvede" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni, i quali provvedono".

 

     Art. 39. (Integrazione alla l.r. 23/2003)

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "Art. 41 bis. (Accertamento cause di decadenza)

1. Per procedere all'accertamento delle cause di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), g), g ter), g quater) e g quinquies), i Comuni e l'ATER regionale assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarità dell'uso degli alloggi assegnati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere promosse intese con gli enti erogatori delle utenze domestiche e/o di pubblici servizi, nonché attivati protocolli d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro e le Prefetture competenti per territorio al fine di assicurare azioni di controllo efficaci.".

 

     Art. 40. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 42 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, le parole: "Il Comune persegue" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni perseguono".

2. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, le parole: "il Comune diffida" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni diffidano".

3. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, le parole: "il Comune ordina" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni ordinano".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "3 bis. I Comuni provvedono altresì alla cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 30, comma 6 dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare. I Comuni inoltre non possono procedere a determinare assegnazioni temporanee in favore dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare.".

5. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni".

6. Il comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente: "5. Per il periodo di occupazione, l'occupante è tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, una indennità pari al doppio del canone di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), oltre al rimborso delle spese necessarie per la rimessione in pristino dei luoghi e dei beni danneggiati a seguito dell'occupazione illegale.".

 

     Art. 41. (Integrazioni all'articolo 45 della l.r. 23/2003)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: "5 bis. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'ATER regionale cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 1 della l. 560/1993 .".

2. Al comma 6, dell'articolo 45 della l.r. 23/2003, dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione".

 

     Art. 42. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 52 della l.r. 23/2003)

1. Al comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 23/2003, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni" e dopo la parola: "riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e rigenerazione".

 

     Art. 43. (Modificazioni all'articolo 58 bis della l.r. 23/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 bis della l.r. 23/2003, le parole: "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assemblea legislativa".

2. Al comma 6 dell'articolo 58 bis della l.r. 23/2003, le parole: "al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Assemblea legislativa".

 

     Art. 44. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) adegua la deliberazione di cui al comma 4, dell'articolo 11, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, alle modificazioni introdotte allo stesso articolo 11 con riferimento alle persone con disabilità;

b) adotta la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 24 ter, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, in ordine alla disciplina delle modalità di attestazione e verifica del possesso dei requisiti previsti allo stesso comma 2, dell'articolo 24 ter;

c) adegua le disposizioni regolamentari di cui al comma 4, dell'articolo 29, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, in ordine alle modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti, ai limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché alle modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione, di cui allo stesso comma 4, dell'articolo 29, della l.r. 23/2003 ;

d) adotta le norme regolamentari di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 29 bis, della l.r. 23/2003, come inseriti dalla presente legge, in ordine all'assegnazione degli alloggi di ERS agli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) adegua le disposizioni regolamentari di cui al comma 1, dell'articolo 31, della l.r. 23/2003, alle modifiche introdotte dalla presente legge al medesimo articolo 31 in ordine ai criteri per la formazione della graduatoria;

f) adotta la deliberazione di cui al comma 1 ter, dell'articolo 32, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione;

g) adotta la deliberazione di cui al comma 3, dell'articolo 34 ter, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi alle donne vittime di violenza in famiglia;

h) stipula la convenzione di cui al comma 1 bis, dell'articolo 41, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

 

     Art. 45. (Disposizioni transitorie e per l'efficacia)

1. In fase di prima applicazione gli operatori di cui al comma 2, dell'articolo 6 bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trasmettono i dati di cui allo stesso comma 2 entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le disposizioni dei medesimi Titoli II e III della stessa l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.

3. In ogni caso, le disposizioni modificative apportate dalla presente legge ai Titoli II e III della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 44 .

4. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge agli articoli 29 e 31 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui alle lettere c) ed e), del comma 1, dell'articolo 44 .

5. La disposizione di cui all'articolo 29 bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 44 .

6. Le modifiche introdotte dalla presente legge al comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza della Commissione in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 3, dello stesso articolo 31 bis, della l.r. 23/2003 .

7. Quanto previsto al comma 1 bis, dell'articolo 32, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 44 .

8. La disposizione di cui all'articolo 34 ter della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 44 .

9. Quanto previsto alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 38, della l.r. 23/2003, come modificata dalla presente legge, in ordine all'annullamento della assegnazione, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 44, nonché a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui alla stessa lettera c), del comma 1, dell'articolo 44 .

10. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 3, dell'articolo 36, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, in ordine all'autogestione, nonché il regolamento di cui al comma 6, dell'articolo 39 bis, della stessa l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, in ordine all'attuazione dello stesso articolo 39 bis relativo alla Carta dell'inquilino. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al medesimo comma 6, dell'articolo 39 bis, il primo incremento del punteggio viene attribuito, in presenza delle condizioni previste, decorsi due anni dall'adozione del regolamento stesso. In ogni caso le disposizioni previste dal citato articolo 39 bis trovano efficacia a decorrere dall'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo.

11. Gli amministratori esterni di cui al comma 4, dell'articolo 36, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dall'incarico conferito sottoscrivono la convenzione di cui al medesimo comma 4, dell'articolo 36, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. La disposizione di cui alla lettera g ter), del comma 1, dell'articolo 39, della l.r. 23/2003, come inserita dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione da parte dell'ATER regionale del regolamento attuativo di cui al comma 10, primo periodo, in ordine alla Carta dell'inquilino.

13. Al fine di consentire la completa messa a regime dei nuovi sistemi di pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi, quanto previsto al comma 5 bis, dell'articolo 40, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, trova efficacia decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine l'ATER regionale provvede ad adeguare le modalità di pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi a quanto previsto al medesimo comma 5 bis, dell'articolo 40, della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

14. Quanto previsto alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 40, della l.r. 23/2003, come inserita dalla presente legge, in ordine alla morosità superiore a sei mesi, trova efficacia decorso un anno dalla scadenza del termine di cui alla disciplina transitoria prevista al comma 13, primo periodo.

15. La disposizione di cui al comma 1, dell'articolo 41, della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, in ordine alle nuove modalità di accertamento periodico dei requisiti trova efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 44 .

16. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica di cui a ll'articolo 30, della l.r. 23/2003, sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui alle lettere c) ed e), del comma 1, dell'articolo 44 .

17. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 settembre 2023, n. 10.