§ 5.2.301 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 21.
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2023
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2023 (Disposizioni in materia di agricoltura)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2023 (Disposizioni in materia di programmazione e competitività)
Art. 3.  Modifiche all'allegato 4 - Tabella L della legge regionale n. 17 del 2023
Art. 4.  Modifiche all'allegato 5 - Tabella M della legge regionale n. 17 del 2023
Art. 5.  Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati
Art. 6.  Modifiche alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023
Art. 7.  Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie di cui alla legge regionale n. 1 del 2023
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 5.2.301 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023

(B.U. 30 dicembre 2023, n. 72)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2023 (Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Nel comma 20 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2023 le parole "Distretto alimentare di qualità" sono sostituite dalle parole: "Distretto regionale agroalimentare e zootecnico".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2023 (Disposizioni in materia di programmazione e competitività)

1. Nel comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), la parola "2009" è sostituita dalla parola "2022".

 

     Art. 3. Modifiche all'allegato 4 - Tabella L della legge regionale n. 17 del 2023

1. Nella tabella L (Prospetto di riepilogo delle variazioni delle autorizzazioni di spesa finanziate dal margine corrente) della legge regionale n. 17 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato A.

 

     Art. 4. Modifiche all'allegato 5 - Tabella M della legge regionale n. 17 del 2023

1. Nella tabella M (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 17 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato B.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati

1. L'articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), come modificato dall'articolo 5, comma 32, lettera f) della legge regionale n. 17 del 2023, è così sostituito: "Art. 56 (Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.".

 

     Art. 6. Modifiche alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023

1. Nella tabella E (Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente) della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) sono apportate le modifiche di cui all'allegato C.

 

     Art. 7. Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie di cui alla legge regionale n. 1 del 2023

1. Una quota pari ad euro 500.000 delle entrate straordinarie già iscritte in conto del titolo 3 tipologia 500 per l'anno 2023 con la legge regionale n. 1 del 2023 e accertate in conto del medesimo titolo sono vincolate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per finanziare l'intervento di cui alla tabella D della legge regionale n. 1 del 2023 "Progetto Network Coast to Coast", come modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge regionale n. 17 del 2023.

2. Una quota pari ad euro 970.588,26 delle entrate straordinarie già iscritte in conto del titolo 3 - tipologia 500 per l'anno 2023 con la legge regionale n. 1 del 2023 e accertate in conto del medesimo titolo, sono vincolate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011 per finanziare l'intervento di cui alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023 "Interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente presso il sito IN.VER.SOL".

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Dalle presenti disposizioni normative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)