Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 29/12/2023 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.2.51 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 20.
Cessazione anticipata del personale dei Gruppi consiliari
(B.U. 30 dicembre 2023, n. 72)
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della
1. La disposizione "I medesimi contratti possono essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del Gruppo allorquando venga meno il rapporto fiduciario.", contenuta nel comma 7 quater dell'articolo 9 della
Art. 2. Norma finanziaria
1. La presente legge introduce una disciplina di carattere organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).