§ 1.2.49 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:20/12/2019
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari)
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.49 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione).

(B.U. 27 dicembre 2019, n. 56)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa

relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante:

a) comando a tempo pieno e a tempo parziale mediante comando condiviso e comando d’eccedenza dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;

b) contratti a tempo determinato ai sensi della presente legge.";

b) al comma 2, dopo le parole "gruppi consiliari" sono inserite le parole: "del personale di cui al comma 1, lettera a)";

c) al comma 6 la parola "deve" è sostituita dalle parole: ", e il costo del personale di cui al comma 7 ter devono";

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Il personale di supporto al gruppo è posto alle dirette dipendenze del gruppo, per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo attribuite ai consiglieri dall'ordinamento. Il personale di supporto al gruppo può essere costituito da dipendenti della pubblica amministrazione in comando, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, possono essere collocati (em. 2) in aspettativa senza assegni.

7 ter. A ciascuna unità di personale con contratto a tempo determinato è riconosciuto un trattamento economico che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale; tale importo non può comunque superare la cifra che si ottiene dividendo l'importo, previsto per ciascun gruppo consiliare dall'articolo 8, comma 1, lettera b), per il numero dei componenti del gruppo. Si possono prevedere contratti a tempo determinato per un numero non superiore al numero dei consiglieri componenti il gruppo, fatta salva la stipula di più contratti part time che, comunque, devono essere ricondotti nel limite di una unità. Con provvedimento motivato dell'Ufficio di presidenza il trattamento economico accessorio previsto dai contratti applicati al personale con contratto a tempo determinato può essere sostituito da un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

7 quater. Al fine di agevolare l'attività dei gruppi nell'amministrazione del personale posto a loro supporto, sempre entro il limite massimo della sovvenzione di cui al comma 7 ter, primo periodo, destinata a garantire l'intera copertura di tutti gli oneri e obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale e tributaria, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della sottoscrizione del Presidente, provvede alla stipula dei contratti a tempo determinato. L'individuazione del soggetto con cui il contratto è stipulato, che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae, previa verifica dei requisiti professionali; ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale. Tali contratti sono di natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale e cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti; i medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del gruppo allorquando venga meno il rapporto fiduciario. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma, alla cui amministrazione provvede la competente struttura dell'Amministrazione consiliare, non entra a far parte dei ruoli del personale dell'Amministrazione consiliare e opera per il gruppo consiliare. In ogni caso, alla cessazione del contratto per la scadenza della legislatura o, anticipatamente per volontà di una delle parti per il venir meno del rapporto fiduciario, non sorge alcun obbligo di assunzione né da parte dell'Amministrazione consiliare né da parte del gruppo consiliare nei confronti dei soggetti con cui il contratto a tempo determinato è stato stipulato. L'Ufficio di presidenza approva gli schemi contrattuali di cui al presente comma, prevedendo una differenziazione retributiva commisurata alle prestazioni da svolgere.

7 quinquies. I dipendenti comandati non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado.

7 sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche attraverso accordi individuali di lavoro agile (smart working), nel rispetto della normativa vigente e senza alcuna discriminazione in termini di trattamento economico e normativo.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).