Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 26/11/2020 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP. |
Art. 2. Supporto tecnico alle amministrazioni emananti |
Art. 3. Cooperazione applicativa tra le amministrazioni competenti in materia di monitoraggio |
Art. 4. Informativa al CIPE |
Art. 5. Linee guida attuative |
§ 45.1.983 - Del.CIPE 26 novembre 2020, n. 63.
Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
(G.U. 8 aprile 2021, n. 84)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:
1) la
«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»;
2) la
3) la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2007, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con il quale sono state attribuite allo stesso anche competenze in merito ad attività di: segreteria del CIPE, regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore, coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici, gestione e cura dei rapporti istituzionali, analisi e valutazioni in materia di andamenti economici;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, di organizzazione interna del DIPE, con il quale è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE;
Visto l'art. 8 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, che istituisce l'Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), del predetto
Vista la
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione, al quale vengono attribuite le competenze fino a prima riconosciute al Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015 sull'ordinamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento degli investimenti pubblici, in particolare, l'art. 8 che istituisce l'Ufficio V «Monitoraggio degli investimenti pubblici»;
Visto l'art. 25, comma 2, del
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019, recante «Linee di indirizzo sulle modalità di programmazione e l'organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)»;
Visto il
Considerato che il CIPE è l'organo deputato a disciplinare le modalità e le procedure relative alla richiesta e all'utilizzo del CUP, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della
Considerato che, al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità dell'utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il
Considerato, in particolare, il comma 2-bis del suddetto decreto che dispone la nullità per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
Considerato il comma 2-ter, che amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti» e che «A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.»;
Considerato che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata
Considerato che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;
Considerato che, in applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies, della
Considerato che in attuazione dei predetti principi il provvedimento di assegnazione/autorizzazione delle risorse finanziarie rimane efficace per tutti i progetti individuati da CUP validi e correttamente associati;
Considerato che il DIPE, in quanto struttura servente del CIPE e titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, sono individuate dal comma 2-ter, del citato art. 11, della
Considerato che il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative;
Considerata la necessità di garantire la cooperazione applicativa tra il DIPE, RGS e il DPCoe, in attuazione del comma 2-quinquies, dell'art. 11, della
Considerato che il DIPE, titolare del sistema CUP, ha il compito di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni relativamente alla generazione e alla gestione dei codici CUP, fra cui il controllo dei CUP identificativi dei progetti finanziati/autorizzati con atti amministrativi;
Considerata l'istituzione della Struttura di supporto CUP (
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, della
Considerato che i dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalità amministrativa, non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge;
Considerata la necessità di garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini;
Raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 11, della citata
Vista la nota DIPE del 26 novembre 2020, n. 6516, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;
Su proposta del Sottosegretario di Stato on. Mario Turco, con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, di cui alla nota DIPE del 16 novembre 2020, n. 6236;
Delibera:
Art. 1. Nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP.
1. Ai sensi dell'art. 11, della
2. In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti è possibile interpretare la norma - conformemente agli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies, della
a) ritenere che, laddove l'atto amministrativo contempli una pluralità di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullità attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci;
b) può consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato da esso atteso.
Art. 2. Supporto tecnico alle amministrazioni emananti
1. Data la delicatezza delle implicazioni che la nullità degli atti sopraindicati è suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, l'art. 11, comma 2-ter, della
2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato.
3. Fermi restando i principi adottati dalla presente delibera CIPE, relativi alla definizione del perimetro della nullità degli atti amministrativi che dispongono assegnazioni di risorse ai progetti di investimento pubblico, si dispone un periodo di sperimentazione di sei mesi relativamente agli aspetti regolati dalle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, e al corrispondente allegato tecnico, durante il quale saranno programmate azioni di comunicazione e formazione a favore delle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico ed in particolare degli enti locali e territoriali. Il piano di comunicazione e formazione sarà elaborato e coordinato in seno al Comitato di cui all'art. 3. Gli oneri delle attività formative sono a carico dei beneficiari, ovvero di progetti a valere sui Fondi comunitari o sulle risorse finalizzate alle politiche di coesione.
4. Nel periodo di sperimentazione, di cui al comma 3, è fatto salvo l'errore materiale nell'indicazione del CUP all'interno degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici che deve essere, comunque, corretto entro la fine del medesimo periodo di sperimentazione. Ai fini del presente articolo, per errore materiale nell'indicazione del CUP, si intende il codice errato per una sola cifra, fermo restando la corretta sequenza delle altre cifre.
Art. 3. Cooperazione applicativa tra le amministrazioni competenti in materia di monitoraggio
1. In esito alla procedura di supporto alle amministrazioni emananti, illustrata nelle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, il DIPE, al fine di attuare il principio di interoperabilità e trasparenza, rende disponibili alla RGS, in modalità di cooperazione applicativa, gli elenchi degli interventi contenuti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, predisposti a seguito delle verifiche sui codici CUP, quando gli stessi sono divenuti efficaci.
2. La RGS tramite il proprio sistema informativo, assicura la coerenza dei dati disponibili riguardanti l'associazione fra gli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, la lista dei progetti finanziati/autorizzati e le norme che dispongono i programmi di spesa nonchè le relative linee di finanziamento.
3. La RGS, il DIPE e il DPCoe assicurano l'integrazione e la condivisione dei dati al fine di un efficace e tempestivo monitoraggio dei programmi di spesa, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.
4. In attuazione delle finalità previste dall'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della
per assicurare l'associazione dei progetti (identificati dai CUP) con i corrispondenti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione e con le norme che ne dispongono i programmi e le linee di finanziamento, in una struttura informativa condivisa in modalità di collaborazione applicativa;
per definire le modalità per fornire alle amministrazioni titolari dei progetti di investimento pubblico il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati, ai sensi del comma 2-quater, dell'art. 11, della
per definire e gestire le modalità della collaborazione applicativa, dello scambio di dati e l'interoperabilità fra i sistemi del DIPE, della RGS e del DPCoe;
per proporre all'autorità politica soluzioni per migliorare il livello di alimentazione e la copertura dei sistemi nazionali di monitoraggio attuativo;
per proporre all'autorità politica un piano di comunicazione e di formazione sulla materia a favore delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riforma di cui all'art. 41, del citato
per proporre all'autorità politica le risultanze del monitoraggio attuativo, individuando gli interventi caratterizzati da criticità, per predisporre un piano correttivo volto a rimuovere gli ostacoli nella realizzazione degli investimenti pubblici.
5. Il Comitato di monitoraggio è composto da cinque componenti effettivi e due componenti supplenti come di seguito specificati: il Capo Dipartimento del DIPE, o un suo delegato, con funzioni di presidente; due componenti effettivi e uno supplente designati dalla RGS, due componenti effettivi e uno supplente designati dal DPCoe.
6. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che uno dei componenti ne faccia richiesta, per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono, in riferimento agli adempimenti di cui al comma 4.
7. È istituita presso il DIPE, con funzioni di supporto al Comitato di monitoraggio, la segreteria del Comitato di monitoraggio costituita da tre componenti designati da ciascuna amministrazione partecipante. La partecipazione al Comitato di monitoraggio e alla segreteria è a titolo gratuito.
Art. 4. Informativa al CIPE
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2-quinquies, della
2. La RGS mette a disposizione del DIPE e del DPCoe, in cooperazione applicativa, i dati necessari per realizzare la predetta informativa.
Art. 5. Linee guida attuative
1. Sono approvate le «Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della
2. Ogni successiva ed eventuale modifica di carattere tecnico-operativo e non sostanziale, inerente le predette linee guida ed il connesso allegato tecnico, potrà essere apportata direttamente previa intesa tra il DIPE, la RGS e il DPCoe, da raggiungersi all'interno del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 3.
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 327
Allegato 1
Linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della
Premessa
Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il
Il comma 2-ter, amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».
Il Codice unico di progetto (CUP), è istituito dal comma 1, del medesimo art. 11, della
Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo l'obbligatorietà del CUP per tutti i progetti di investimento pubblico e definendo l'ambito oggettivo di applicazione dei progetti di investimento pubblico, ha disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del 2004, art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico»:
«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».
Inoltre, il CUP «deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare: le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico; i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere; le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame, ed i correlati documenti di monitoraggio».
Il comma 2-bis, del citato art. 11, della
Corollario del precedente combinato disposto è il ruolo prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le banche dati contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici fanno riferimento al CUP per rendersi interoperabili e per indicizzare e incrociare i dati finanziari, fisici e procedurali riguardanti i progetti di investimento pubblico censiti.
Il
Con riferimento ai progetti di investimento realizzati nell'ambito delle politiche di coesione, indipendentemente dalla loro natura o settore d'intervento, in continuità con il periodo di programmazione 2007-2013, la
La successiva
L'identificazione puntuale degli investimenti pubblici, che la legge attribuisce al CUP anche presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, è un presupposto essenziale per poter verificare lo stato di attuazione della spesa pubblica per investimenti. Disporre di una lista precisa degli interventi finanziati da un programma di spesa è indispensabile per l'estrazione delle relative informazioni dalle banche dati di monitoraggio, promuovendo nel complesso anche la trasparenza e l'accountability verso i cittadini.
La logica di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero agli atti o provvedimenti di finanziamento degli investimenti) una lista completa dei progetti finanziati (associazione programmi-progetti), peraltro, è quella che informa la programmazione e il monitoraggio delle misure ricadenti nell'ambito delle politiche di coesione finanziate a valere sul FSC e sui Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE). La struttura di base della citata BDU consente (per i progetti effettivamente segnalati dai titolari) di risalire per ogni intervento di spesa al programma e alla misura, con le relative autorizzazioni di spesa, l'importo concesso e i finanziamenti complessivi. Una logica informativa analoga, benchè prevista dal citato
I commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della citata
L'associazione programma-progetto (identificato dal CUP), estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, permette di conoscere tempestivamente gli aggregati sintetici di performance realizzativa di ciascuna misura, da analizzare avendo particolare riguardo al «disegno» dispositivo e attuativo della medesima, e all'articolazione quantitativa degli interventi finanziati (importi finanziati per classi di valore, tipologia, settore di intervento, periodo di realizzazione degli interventi), al fine di giungere ad un giudizio sulla efficacia dell'attuazione e all'individuazione degli elementi «migliorativi» della misura ovvero dei fattori di successo che potrebbero essere replicati in altri contesti.
Data anche la delicatezza delle implicazioni che l'istituto della nullità degli atti, in assenza dell'identificazione degli investimenti finanziati tramite CUP, è suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, il comma 2-ter, del citato art. 11, della
Per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 1, del
Definizioni
Amministrazione emanante/estensore dell'atto: tutti i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del
Atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico: atti amministrativi che dispongono il finanziamento o l'esecuzione di almeno uno specifico intervento/progetto; in tal caso l'intervento stesso non può essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento può essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi di legge.
Atti amministrativi che dispongono una ripartizione di risorse: si tratta di atti amministrativi che definiscono aree di intervento di una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalità) su cui sono ripartite le risorse, ma non dispongono il finanziamento/autorizzazione di specifici interventi.
Banche dati nazionali di monitoraggio attuativo: banche dati riguardanti l'intero territorio nazionale che accentrano informazioni sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di investimento pubblico. In particolare, ci si riferisce al Monitoraggio delle opere pubbliche nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP) regolata dal
Beneficiario del finanziamento: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico.
CUP: Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della
CUP valido: codice identificativo definitivo generato ed esistente all'interno del sistema informativo CUP.
CUP corretto: codice identificativo definitivo allegato ad un atto di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici che possiede le caratteristiche necessarie per identificare un intervento/progetto che l'amministrazione titolare manifesta di voler realizzare, caratteristiche che sono descritte nel successivo paragrafo «Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico».
CUP coerente con il programma di spesa: codice identificativo allegato ad un atto amministrativo di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici, la cui classificazione, riportata nell'anagrafica del sistema CUP, rispetta i vincoli disposti dalla normativa che istituisce e regola il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto stesso.
CUP provvisorio: è un codice facoltativo che alcune amministrazioni utilizzano per censire il progetto sin dalla nascita dell'idea progettuale, quando ancora non sono immaginabili i valori riguardanti il costo e il finanziamento dell'investimento. Dal punto di vista tecnico, la stringa di codice contiene un carattere in meno del CUP definitivo e i primi tre sono caratterizzati dalle lettere PROV esempio: PROV0000019464. Non ha nessun valore amministrativo.
CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.
CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l'iter procedurale.
CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.
CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste.
Interventi emergenziali caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità: si tratta di interventi che sono finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo (vedi l'art. 7, del
Progetto di investimento pubblico: nella citata
«saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla
Al punto A.1.2 del medesimo allegato, si forniscono ulteriori elementi definitori:
«In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.
Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei piani annuali ai sensi della citata
La Struttura di supporto CUP ha poi nel corso del tempo declinato definizioni di carattere più operativo.
La prima, sempre a carattere generale, è la seguente:
«Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:
1) presenza di un decisore pubblico,
2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
4) da raggiungere entro un tempo specificato».
La seconda, più specifica e basata sulla natura/tipologia del progetto, è la seguente:
realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l'ampliamento di un ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa/delle imprese che lo realizzano. Il CUP è generalmente associato alla realizzazione del lotto funzionale ove previsto; il CUP è richiesto dalla stazione appaltante;
concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un finanziamento a un'impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la manutenzione di una fabbrica, l'ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte dell'ente, di parte - o della totalità - dei costi previsti dall'impresa; il CUP è richiesto dall'ente;
concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un intervento di sviluppo (riparare un'abitazione dopo una calamità naturale, seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte dell'ente, di una parte o della totalità dei costi previsti; il CUP è richiesto dall'ente;
acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall'ente;
acquisto o realizzazione di servizi:
A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall'ente;
B) realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi alle attività realizzative; il CUP è richiesto dall'ente.
Rientrano in questa casistica i servizi di progettazione di opere pubbliche, se tali attività sono definite in relazione a un quadro economico di spesa specifico, distinto dalla realizzazione dell'opera;
aumenti di capitale sociale (et similia): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova società ecc.) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi all'operazione (versamento del capitale, ecc.); il CUP è richiesto dall'ente.
Con il termine «ente pubblico» si intende ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse pubblico: ad esempio le società (anche di diritto privato) che, per legge regionale, sono incaricate di istruttoria, pagamento e valutazione di uno specifico programma di incentivi a imprese.
È stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner (ad esempio i progetti di ricerca già disciplinati al punto 2, lettera b), dell'allegato alla
Soggetti/organi deputati al controllo degli atti: tutti gli uffici di controllo amministrativo-contabile degli atti di spesa; indicativamente, Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi del
Soggetti partecipanti o concertanti: tutti i soggetti chiamati a vario titolo al concerto sull'atto ai sensi della normativa vigente ovvero «sentiti» nel processo di emanazione degli atti.
La nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione del CUP
Ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis, dell'art. 11,
Ai sensi del citato comma, la disposizione si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni emananti, come individuate dall'art. 1, comma 2, del
Pertanto, la disciplina si applica anche agli atti emanati da enti territoriali/locali di livello regionale o sub-regionale (es. D.G.R., atti pubblicati nel B.U.R. o equivalenti), fra i quali gli atti che tipicamente dispongono finanziamenti di risorse di competenza delle politiche di coesione, nonchè ai commissari straordinari di Governo, nominati anche per far fronte a situazioni emergenziali, salvo che non ne sia espressamente stata disposta la deroga.
Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 2-bis le materie relative al finanziamento e all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162 del
Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina
Al di là della tipologia e/o specificità di ogni singolo atto (decreti ministeriali e interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti direttoriali, delibere di giunta, eccetera) si possono identificare all'interno dell'ambito di applicazione oggettivo della norma, due macro categorie di atti:
1) atti che dispongono una ripartizione di risorse, ma senza identificarne puntualmente l'assegnazione (destinazione finale delle risorse) a specifici progetti di investimento pubblico;
2) atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico, ovvero che ne dispongono la destinazione finale.
Entrambe le tipologie di atti sono interessate, in modo diverso, dall'applicazione della norma.
(1) Atti che dispongono una ripartizione di risorse
Si tratta di atti amministrativi che definiscono le aree di intervento interessate dalla ripartizione di risorse stanziate da una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalità).
Poichè in tali casi gli interventi non sono ancora definiti, il CUP non è richiesto.
Questi atti, generalmente, individuano e regolano un momento successivo (ovvero un altro atto) che identificherà gli interventi finanziati. In questo caso è necessario che l'atto: a) individui puntualmente l'atto successivo con cui le risorse saranno assegnate agli interventi, nonchè la direzione competente ad adottarlo; b) preveda che l'atto successivo riporti correttamente, a pena di nullità, i CUP validi identificativi degli interventi; c) poichè l'atto di programmazione e/o ripartizione può definire o prevedere delle modalità di selezione degli interventi da finanziare è necessario che in questi casi sia precisato che le successive richieste di finanziamento siano già codificate con i CUP identificativi degli interventi. Tale indicazione, per gli atti programmatori, assume quindi una funzione a sostegno dell'applicazione della normativa sopra richiamata che non prevede espressamente l'obbligo del CUP per atti di tale natura.
(2) Atti che assegnano risorse a specifici progetti di investimento pubblico
Questo è il caso principale di applicazione della norma: ogni qualvolta un atto dispone il finanziamento di un intervento, l'intervento stesso non può essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento può essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi della normativa di riferimento.
In assenza dell'identificazione univoca tramite CUP l'atto è nullo; laddove tuttavia l'atto amministrativo contempli una pluralità di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullità attiene ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci.
Al riguardo, va rilevato che è necessario che il CUP sia correttamente associato all'intervento da finanziare, sia valido (vedi il paragrafo successivo «Il perimetro della nullità degli atti di finanziamento di progetti di investimento») e coerente con la norma di riferimento, al fine di assicurare un corretto monitoraggio e conseguentemente la qualità della spesa pubblica.
È, quindi, importante definire un processo e degli strumenti di riscontro a disposizione dei soggetti che partecipano al processo di emanazione di questa categoria di atti amministrativi, accompagnandolo fino all'efficacia dell'atto (vedi il successivo paragrafo «Illustrazione del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico»).
Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico
Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli interventi oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche. Il CUP, come sopra illustrato, è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati.
In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies della
Da quanto premesso deriva che:
gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell'allegato A, avente quale contenuto minimo le seguenti colonne (campi): 1) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati; 2) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto; 3) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
i CUP indicati in tale lista devono tassativamente coincidere con i progetti che l'amministrazione emanante intende finanziare/autorizzare. Pertanto, qualora l'amministrazione ritiene opportuno descrivere i progetti anche testualmente, tramite l'inserimento di una colonna (campo) aggiuntiva, è necessario utilizzare le descrizioni che i titolari dei progetti hanno segnalato nella sezione anagrafica in fase di generazione del CUP. Queste ultime saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della
i CUP indicati in tale lista devono essere tutti definitivi e attivi (l'amministrazione titolare dell'investimento ha manifestato la volontà di realizzare il progetto). Non sono accettabili CUP provvisori o riportanti nell'anagrafica lo stato chiuso (l'amministrazione titolare ha dichiarato che il progetto è concluso) o cancellato/revocato (l'amministrazione titolare ha manifestato la volontà di non procedere alla realizzazione dell'investimento). Le informazioni sullo stato dei CUP della lista di progetti da allegare a ciascun atto di finanziamento/autorizzazione saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della
in deroga a quanto previsto dal punto precedente, gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del
la mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non presenti nel sistema CUP o non corrispondenti con l'investimento che l'amministrazione intende finanziare) o la non validità (CUP provvisori, chiusi, cancellati o revocati) dei CUP nella lista dei progetti finanziati allegata agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione genera la nullità dell'atto con esclusivo riferimento ai progetti di investimento non identificati correttamente e validamente dai CUP.
Occorre precisare che le caratteristiche che obbligatoriamente devono possedere i CUP per poter essere ritenuti validi e corretti ai fini del finanziamento/autorizzazione da parte di un atto amministrativo, come specificato dettagliatamente più sopra, devono essere tali alla data di emanazione e di efficacia del medesimo atto, non comportando nullità del finanziamento/autorizzazione il mutamento successivo di tali caratteristiche in esito all'evoluzione amministrativa e realizzativa dell'intervento quale ad esempio, come anche riportato nel seguito del documento, la suddivisione successiva in lotti, ciascuno dei quali associato ad un quadro economico distinto oppure l'accorpamento di due progetti in un'unica iniziativa progettuale.
Illustrazione del processo amministrativo di emanazione degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico (categoria sub 2)
Viene descritto il processo logico che porta alla formazione, al controllo e alla definitiva efficacia degli atti della seconda categoria, limitatamente all'identificazione puntuale e univoca dei progetti di investimento finanziati, di cui al citato comma 2-bis, dell'art. 11, della
I soggetti coinvolti:
amministrazione emanante/estensore dell'atto;
soggetti partecipanti o concertanti;
beneficiario del finanziamento.
Schema del processo
Di seguito vengono descritte le fasi logiche successive che accompagnano uno schema di atto, dalla redazione all'emanazione dell'atto, illustrando il ruolo dei vari soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento all'identificazione dei progetti di investimento tramite CUP.
Le fasi del processo sono le seguenti:
A) verifica della pertinenza dell'atto al perimetro di applicazione della norma, ovvero se l'atto stesso assegni o no risorse a specifici progetti di investimento pubblico: nel caso l'atto non disponga il finanziamento puntuale di progetti, questo non è soggetto alla disciplina di cui al citato comma 2-bis, e pertanto le fasi successive risultano ultronee;
B) verifica della presenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento pubblico finanziati: se la verifica dà esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre integrare l'atto con gli elementi mancanti:
a) amministrazione emanante: redige l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, i quali vengono comunicati dai beneficiari, controllando l'associazione fra i singoli progetti e i rispettivi CUP;
b) beneficiario: effettua la domanda di finanziamento, nelle modalità e col corredo informativo previsto dalle disposizioni del programma di spesa, e indicando puntualmente i CUP dei progetti da realizzare;
c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale assenza dei CUP previsti e, in mancanza, nega il concerto, quando previsto;
C) verifica della validità e correttezza dei CUP identificativi dei progetti finanziati: se la verifica dà esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre, se possibile, correggere l'atto indicandovi i CUP correttamente e validamente associati agli investimenti o, in alternativa, espungere dall'atto i relativi finanziamenti. Per validità e correttezza si intende che i CUP identificativi degli investimenti devono essere stati regolarmente aperti dai beneficiari dei finanziamenti e registrati presso il sistema informativo CUP e devono rispondere alle caratteristiche illustrate nel paragrafo precedente «Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico». In questa fase:
a) amministrazione emanante: in caso di mancata validità o correttezza di CUP associati agli investimenti, riemette l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, anche sulla base delle successive comunicazioni dei beneficiari che, se entro i termini previsti, possono correggere detti CUP non correttamente trasmessi (in caso di errore materiale) o aprire presso il sistema CUP nuovi codici identificativi rispondenti alla disciplina; in alternativa, può decidere di non finanziare i progetti non correttamente identificati da CUP;
b) beneficiario: apre/trasmette i CUP che identificano correttamente gli investimenti da finanziare all'amministrazione emanante;
c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale non validità/correttezza dei CUP previsti e nega il concerto, quando previsto;
D) verifica della coerenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento con la normativa che dispone il programma di spesa: tale fase viene innescata solo se il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto di finanziamento/autorizzazione dispone normativamente ed esplicitamente particolari vincoli e/o adempimenti da assicurare per l'accesso al finanziamento; vincoli che riguardano o la classificazione del CUP all'interno dell'anagrafica del sistema informativo CUP, oppure particolari adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio (cfr. MOP-BDAP
a) amministrazione emanante: in caso di incoerenza fra i CUP associati agli investimenti, la finalità e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, ovvero in caso di inadempimento dei disposti obblighi di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, nega il finanziamento ai progetti coinvolti; fornisce ai soggetti deputati al controllo tutte le informazioni e la collaborazione necessari per garantire che i CUP allegati all'atto siano coerenti con la finalità e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa;
b) beneficiario: se nei termini, può in caso di non corretta classificazione del CUP, chiederne, motivandola, la modifica alla struttura di supporto CUP del DIPE, e adempiere agli obblighi previsti nei confronti dei sistemi nazionali di monitoraggio per sanare la finanziabilità dell'investimento;
c) partecipante: nega il concerto, quando previsto;
E) verifica delle informazioni relative al progetto d'investimento identificate dal CUP sui sistemi di monitoraggio: tale verifica risponde all'esigenza prevista dal legislatore di migliorare i sistemi di monitoraggio ed è effettuata sia dall'amministrazione emanante, dal beneficiario (o dai soggetti deputati al controllo amministrativo e contabile) utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione dai sistemi di monitoraggio locali o nazionali. La verifica si svolge sia in fase istruttoria sia in itinere, nella fase realizzativa dell'intervento. Informazioni oggetto di verifica:
a) finanziamento: se l'importo finanziato dall'atto è coerente con quello indicato nel sistema di monitoraggio;
b) quadro economico: se l'importo finanziato dall'atto è coerente con il valore del costo dell'intervento previsto nel sistema;
c) in caso di mancata coerenza, benchè gli esiti delle verifiche di cui alla lettera E) non comportano la nullità degli atti di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della citata
Giova ricordare che, ai sensi della
«La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che - a seconda della loro natura, come di seguito specificato - possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche»;
e, all'art. 1.4.2 della richiamata
«1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi. Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema».
Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell'intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata
Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l'evoluzione di tali informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.
Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno già esistente, quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l'oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalità, alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione o al perimetro dell'intervento.
Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando il soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto ha facoltà di ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione dell'intervento, scomponendo l'iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso sarà necessario richiedere alla Struttura di supporto CUP (tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del CUP iniziale in due o più codici. Il CUP associato al progetto iniziale sarà, a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure al contrario, l'ente potrebbe accorpare più progetti in un unico progetto e, quindi, dovrà avere cura di utilizzare, secondo le medesime modalità sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP». In tutti e due i casi all'interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative.
In ragione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata corretta apposizione del CUP, ora elemento essenziale per l'identificazione della destinazione delle risorse pubbliche, deve rilevarsi che la condotta, di norma omissiva, tenuta al riguardo dal soggetto responsabile di detta apposizione, a prescindere dal possibile rilievo della condotta stessa anche in ambito penale, è suscettibile di essere qualificata in termini di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21, del
In fase di controllo amministrativo e contabile degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, la responsabilità del controllo sull'esistenza, sulla validità e sulla correttezza dei CUP identificativi degli interventi finanziati, ricade principalmente sugli uffici di controllo: Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi della
Strumenti di supporto al processo di verifica e controllo degli atti di finanziamento quanto all'identificazione univoca degli investimenti pubblici finanziati
Esistono degli strumenti informativi, a disposizione delle amministrazioni emananti, dei soggetti partecipanti, dei beneficiari e dei soggetti deputati al controllo degli atti, in grado di assistere il controllo dell'identificazione degli investimenti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.
Quanto alla verifica della correttezza, della validità e della natura dei CUP, il DIPE mette a disposizione la banca dati ad accesso aperto e in formato open data OpenCUP, all'indirizzo:
http://opencup.gov.it/homepage
e servizi di interoperabilità tramite l'attivazione di web services sincroni o asincroni del sistema CUP.
Per quanto riguarda la verifica degli adempimenti informativi e di certificazione presso la Banca dati nazionale di monitoraggio MOP-BDAP, disposti dai programmi di spesa, la RGS mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, su richiesta, l'accesso all'area operatori della banca dati OpenBDAP, all'indirizzo:
http://www.bdap.tesoro.it/openbdap/pagine/login.aspx
In quest'ultima, sono disponibili appositi cruscotti e report per la verifica delle fasi istruttorie dei finanziamenti che richiedono segnalazioni vincolanti di monitoraggio (es. richiesta del CIG, emanazione del bando di gara, approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ecc.).
Per le amministrazioni emananti, responsabili dei programmi di spesa, è, inoltre, in fase di collaudo presso la RGS una piattaforma di accesso ai finanziamenti che consentirà di creare una anagrafica delle norme di finanziamento, di gestire le richieste di finanziamento e l'istruttoria dei progetti, attraverso una procedura guidata di verifica automatica, che assiste tutte le fasi del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico.
Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati da parte delle amministrazioni titolari, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 11, della
I soggetti titolari di progetti di investimento sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
I dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalità amministrativa non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge.
Pertanto, per garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini, il DIPE, la RGS e il DPCoe concordano modalità per fornire alle amministrazioni titolari il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati nei siti delle amministrazioni titolari con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio di propria competenza. Tali modalità possono consistere nello sviluppo di appositi quadri informativi, relativi agli investimenti di competenza dei singoli titolari, presso i siti web ad accesso libero OpenCUP, OpenBDAP e OpenCoesione, che le amministrazioni titolari pubblicheranno, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, attraverso collegamenti ipertestuali.
Allegato tecnico alle linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della
Il supporto tecnico alle amministrazioni emananti ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, della
Al momento, gli strumenti già operativi disponibili a favore delle amministrazioni emananti non permettono verifiche agevoli su liste numerose di CUP/progetti da finanziare. La consultazione del sistema informativo CUP tramite i servizi di interoperabilità con l'attivazione di web services sincroni o asincroni, riservata agli utenti accreditati, consente la verifica dei CUP su una platea di codici aggiornata con al più un giorno di ritardo. Quanto ad OpenCUP, non è ancora possibile verificare a livello massivo lunghe liste di CUP associate ai progetti. Peraltro, OpenCUP viene per ora aggiornato mensilmente, periodicità insufficiente per verificare la correttezza e la validità dei CUP aperti più recentemente per la richiesta dei finanziamenti. Inoltre, tutti gli strumenti a disposizione richiedono, per un tempestivo utilizzo, talune competenze informatiche non sempre nelle disponibilità delle singole amministrazioni coinvolte nell'emanazione/verifica degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.
Per questo motivo, soprattutto in una prima fase di attuazione dei citati commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della
Data la delicatezza delle implicazioni della nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti mancanti dell'identificazione tramite codice CUP, la norma ha stabilito che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione forniscano un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti.
Il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative.
Pertanto, il supporto all'emanazione degli atti rientranti prevalentemente nelle competenze della programmazione e monitoraggio delle politiche di coesione sarà fornito secondo le vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa.
L'associazione programmi-progetti relativa agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione prevalentemente a valere su risorse ordinarie richiede, invece, la predisposizione di procedure e strumenti non ancora in essere ai sensi della vigente normativa, e quindi richiederà un apposito coordinamento fra DIPE, con competenze sul supporto riguardante la generazione e il controllo dei CUP, e RGS, con competenze sulla riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato.
I modelli Microsoft Excel da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni deputate al supporto tecnico, descritti negli allegati da B a D, possono essere scaricati da un'apposita sezione del sito del DIPE all'indirizzo:
www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/ Disposizioni operative per le amministrazioni emananti
Il supporto alle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati allegata all'atto medesimo, viene fornito dal DIPE, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sistema CUP.
Le amministrazioni emananti possono chiedere supporto tecnico al DIPE per il controllo dei CUP finanziati/autorizzati secondo la procedura illustrata nel presente paragrafo.
L'associazione tra il provvedimento amministrativo e il progetto, estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, è indispensabile per il successivo monitoraggio attuativo. È di estrema importanza raggiungere la completezza del patrimonio informativo utile al monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici, anche per potere ampliare il numero degli interventi monitorati e raggiungere valutazioni congrue circa l'effettiva capacità di spesa realizzata dai programmi.
Modalità di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP
L'amministrazione titolare del programma di spesa, a conclusione della fase istruttoria e prima dell'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, può chiedere supporto al DIPE, tramite l'indirizzo di posta elettronica:
dipecup.finanziamenti@governo.it
inviando comunicazione composta dai seguenti allegati:
1) nota di richiesta di supporto per il controllo dei CUP identificativi dei progetti di investimento finanziati dall'atto, contenente:
a) il titolo, se esistente, del programma di spesa nell'esecuzione del quale viene emanato l'atto;
b) i riferimenti normativi relativi al programma di spesa da cui discende l'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione e alle linee di finanziamento utilizzate;
c) l'indicazione del nome del template (vedi più in basso «Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - template») se ne è stato concordato l'utilizzo con il DIPE per la generazione dei CUP;
d) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione emanante tramite cui poter inviare le successive comunicazioni;
e) un soggetto di riferimento competente a colloquiare con il DIPE: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefonia mobile (di servizio se in possesso).
2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare Microsoft Excel, secondo lo schema illustrato nell'allegato B, contenente le seguenti colonne (campi):
a) i CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto in euro;
c) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) in euro, se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
d) la descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere, se disponibile, con quella segnalata dal titolare del progetto nell'anagrafica CUP. In alternativa l'amministrazione emanante può inserire altra descrizione o lasciare la colonna (campo) vuota;
e) la denominazione dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto;
f) il codice fiscale dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto. L'amministrazione emanante può decidere di lasciare vuota tale colonna (campo);
3) una copia della bozza dell'atto emanando, completa delle premesse normative.
L'elenco completo dei progetti, al punto 2, in formato Microsoft Excel di cui all'allegato B, deve essere compilato senza effettuare alcuna modifica di formattazione (quale ad esempio i titoli delle colonne o l'ordine delle stesse).
La comunicazione deve avvenire in tempo utile affinchè il DIPE possa effettuare tutti i dovuti controlli sulla correttezza e la validità dei CUP.
Dopo l'invio della richiesta, il DIPE trasmetterà all'amministrazione emanante l'avviso di avvenuto ricevimento con la comunicazione della codifica del ticket aperto associato all'atto in argomento. Per le successive comunicazioni l'amministrazione è tenuta ad usare tale codifica all'inizio dell'oggetto della comunicazione (messaggio di posta elettronica).
Attività di verifica e controllo dei CUP da parte del DIPE
In applicazione del comma 2-ter, dell'art. 11 della
Il DIPE effettua i controlli in merito all'esistenza e alla validità dei CUP comunicati e sulla coerenza fra i corredi informativi dei CUP e le informazioni (se) trasmesse dall'amministrazione emanante nei campi 2.d) descrizione testuale dei progetti e 2.f) codice fiscale dei titolari dei progetti.
In esito ai controlli, il DIPE trasmetterà, via posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'amministrazione emanante, una comunicazione contenente:
1) una nota di risposta contrassegnata nell'oggetto dalla codifica del ticket aperto ed assegnata all'atto;
2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare Microsoft Excel, trasmesso dall'amministrazione emanante secondo lo schema illustrato nell'allegato B, integrato con le seguenti colonne (campi), secondo lo schema in allegato C:
a) una colonna riportante lo stato di ogni CUP segnalato dall'amministrazione emanante: inesistente/provvisorio (non trova corrispondenza all'interno del sistema CUP), attivo, chiuso, revocato, cancellato: solo i codici attivi possono validamente identificare un progetto di investimento di cui il titolare ha manifestato la volontà di realizzare, e quindi possono essere validamente citati nell'atto di finanziamento/autorizzazione. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del
b) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra il codice fiscale del titolare del CUP e il codice fiscale del beneficiario indicato dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;
c) una colonna riportante la denominazione dell'amministrazione titolare del CUP nel sistema CUP (se il CUP è esistente);
d) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP e la descrizione testuale del CUP indicata dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;
e) una colonna riportante la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP (se il CUP è esistente);
f) una colonna riportante la natura (opere pubbliche, acquisto di beni o servizi, incentivi, etc.) degli investimenti segnalati nella lista dall'amministrazione emanante, che consente a quest'ultima di controllarne la coerenza con il perimetro stabilito dalla finalizzazione dell'atto.
Nei casi in cui le righe delle colonne 2.b e 2.d riportino la dicitura «diverso» l'amministrazione emanante dovrà porre particolare attenzione nell'appurare l'effettiva identità fra l'investimento da finanziare con quello corrispondente al codice CUP segnalato nella comunicazione dell'amministrazione emanante.
La colonna 2.f consente, all'amministrazione emanante, di individuare eventuali CUP la cui natura sia incoerente con la finalità dell'atto (ad es. se il programma di spesa prevede il finanziamento di opere pubbliche, e la natura del CUP riguardi, invece, incentivi).
In ogni caso non dovranno essere riportati, nell'elenco allegato all'atto, CUP provvisori o che abbiano uno stato differente da attivo. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del
Il DIPE fornirà, dunque, all'amministrazione emanante le segnalazioni delle eventuali anomalie riscontrate e potrà fornire il supporto informativo utile alla loro gestione; sarà responsabilità dell'amministrazione emanante stessa contattare i soggetti interessati (titolari dei CUP) per apportare le eventuali correzioni alla lista dei CUP finanziati/autorizzati. La corrispondenza fra CUP sottoposti e progetti da finanziare/autorizzare è esclusivamente sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve emanare l'atto.
Tutte le modifiche effettuate, in relazione all'elenco degli interventi (ad esempio modifica del CUP o sostituzione del progetto, etc.) dovranno poi essere comunicate al DIPE prima dell'emanazione dell'atto, con la stessa procedura descritta in precedenza in «Modalità di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP», indicando all'inizio dell'oggetto della comunicazione la codifica del ticket aperto - la dicitura «modifica della lista». In tal modo il DIPE potrà effettuare, nelle stesse modalità descritte dal presente paragrafo, i controlli relativi alla validità e alla coerenza dei CUP, il cui esito verrà trasmesso all'amministrazione emanante.
Emanazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico
Alla fine del processo di istruttoria e controllo dei CUP dei progetti finanziati/autorizzati, successivamente alla data di efficacia dell'atto stesso, l'amministrazione emanante invia al DIPE una comunicazione al medesimo indirizzo dipecup.finanziamenti@governo.it contenente:
1) nota di avviso di avvenuta efficacia dell'atto, contrassegnata all'inizio dell'oggetto dalla codifica del ticket aperto - la dicitura «efficacia dell'atto»;
2) l'elenco completo dei progetti finanziati/autorizzati in formato tabellare Microsoft Excel, secondo lo schema illustrato nell'allegato D, contenente le seguenti colonne (campi):
a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;
c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;
3) una copia dell'atto emanato da cui si possa evincere la data di emanazione e la data di efficacia del medesimo (es. gli estremi di registrazione da parte dei competenti organi di controllo amministrativo-contabile).
Tale ultima comunicazione consente al DIPE di alimentare una struttura informativa indispensabile per una prima associazione dei CUP dei progetti finanziati con gli atti di finanziamento relativi ai vari programmi di spesa secondo la logica programmi-progetti, da condividere con le amministrazioni competenti.
Anche nel caso in cui l'amministrazione emanante non chieda il supporto al DIPE per la fase di controllo dei CUP allegati all'atto, per i principi di trasparenza, condivisione amministrativa e razionalità della programmazione degli investimenti, sarà necessario che le amministrazioni emananti pubblichino nei loro siti web istituzionali insieme all'atto di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, anche la lista dei progetti finanziati, in formato Microsoft Excel, con un contenuto informativo minimo pari a quello riportato nello schema di cui all'allegato D, ovvero contenente almeno le seguenti tre colonne (campi):
a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;
c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti.
Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - template
Le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto del DIPE anche in una fase antecedente a quella della mera redazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione: possono cioè chiedere supporto nella generazione dei CUP, che rimane responsabilità esclusiva dei soggetti che attuano i progetti, finalizzati alla concessione di un finanziamento che sarà successivamente disposto da un atto amministrativo.
Al fine di assicurare una corretta procedura di generazione del CUP, e una puntuale identificazione degli investimenti finanziati/autorizzati per gli interventi oggetto dei programmi di spesa, in alternativa alla procedura di generazione libera dei CUP, il DIPE mette a disposizione la possibilità di creare dei template dedicati, da concordare con l'amministrazione emanante, ovvero dei modelli che permettono la generazione guidata dei suddetti codici attraverso dei campi precompilati e indicazioni specifiche per la compilazione degli stessi, con l'obiettivo di garantire la coerenza dei corredi informativi registrati nel sistema CUP alla tipologia di programma di spesa.
La procedura in discorso viene descritta in dettaglio nella sezione tematica del sito del DIPE:
www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Tale modalità consente molteplici vantaggi all'amministrazione emanante, tra cui intercettare preventivamente le richieste di finanziamento, classificare correttamente i progetti per finalità e settore di intervento, assicurare una migliore qualità dei corredi informativi dei progetti, facilitare le verifiche di coerenza e correttezza dei CUP.
Tuttavia, il maggiore vantaggio è quello di avere una maggiore sicurezza che il CUP così generato corrisponda effettivamente al progetto da finanziare tramite l'atto emanando, data la specifica finalizzazione della sua generazione.
Per la creazione dei diversi template dedicati occorre che l'amministrazione emanante contatti preventivamente il DIPE per accordarsi sulla procedura di generazione dei CUP, che potrà essere indicata in una norma attuativa del programma di spesa precedente all'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, dove sono definite le modalità di presentazione dei progetti e dove si preveda l'utilizzo dei suddetti template da parte dei soggetti titolari dei CUP.
La richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo:
dipecup.finanziamenti@governo.it
indicando nella parte iniziale dell'oggetto la dicitura template.
Collaborazione con la Corte dei conti e con gli organi di controllo
Il DIPE fornirà, ove richiesto, supporto tecnico agli organi di controllo nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, in quanto eventualmente svolte in relazione alla correttezza dei CUP allegati agli atti di finanziamento dei progetti di investimento pubblico.
Il DIPE fornirà, inoltre, ove richiesto, supporto tecnico alla Corte dei conti relativamente alla materia dell'identificazione degli interventi finanziati/autorizzati dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle norme che dispongono i programmi di spesa per investimenti pubblici e del successivo monitoraggio attuativo.
Allegato tecnico alle linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della