§ 67.4.512 - D.M. 5 ottobre 2022, n. 181.
Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/10/2022
Numero:181


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
Art. 4.  Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto
Art. 5.  Funzionario delegato
Art. 6.  Organi della gestione amministrativa e competenze
Art. 7.  Custodia dei valori
Art. 8.  Pagamento spese economali
Art. 9.  Responsabilità di gestione della cassa
Art. 10.  Disposizioni generali
Art. 11.  Valori in deposito
Art. 12.  Fondo scorta
Art. 13.  Fondi permanenti
Art. 14.  Conto transitorio
Art. 15.  Gestione dei proventi
Art. 16.  Ispezioni
Art. 17.  Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 18.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 67.4.512 - D.M. 5 ottobre 2022, n. 181.

Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

(G.U. 29 novembre 2022, n. 279)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

     Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto;

     Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

     Vista la legge 6 agosto 1954, n. 721, recante istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 34, comma 45, che prevede che al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 208 in materia di risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, concernente il regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

     Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con nota n. 3879 del 25 gennaio 2022;

     Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 4/2021/CONS nell'adunanza del 25 ottobre 2021;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 7538 del 2 marzo 2022 e successiva integrazione con nota n. 26695 del 29 luglio 2022;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento disciplina i servizi di cassa e contabilità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile dello stesso maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile ed è sede del dirigente responsabile degli acquisti;

     b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilità, da un ente che inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto;

     c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei materiali e che può avere la gestione di fondi di bilancio nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende.

 

Capo II

ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 3. Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

     1. Ai fini del presente regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare:

     a) individua gli obiettivi istituzionali da raggiungere e in relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» e l'utilizzo dei fondi provenienti da altre amministrazioni, in relazione al rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente;

     b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le risorse per il perseguimento degli obiettivi;

     c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche di cui all'articolo 2 e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;

     d) vigila sulla tempestiva resa dei conti agli organi di controllo da parte degli enti;

     e) verifica, attraverso l'attività ispettiva, la corretta gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui all'articolo 2;

     f) vigila sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente;

     g) definisce, nei limiti del presente regolamento, l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e indica le procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori;

     h) promuove e resiste alle liti, nel corso delle quali può conciliare e transigere.

     2. II Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera può delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto

     1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente:

     a) indirizza le attività dell'ente al quale è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno;

     b) individua gli obiettivi da raggiungere e fissa le relative priorità, ne verifica il grado di realizzazione ed esercita i relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati;

     c) esercita il potere di alta vigilanza sull'attività amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e provvede a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

     d) vigila, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente.

     2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi.

     3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facoltà di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravità e urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente.

     4. Nei casi di particolare gravità e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

 

     Art. 5. Funzionario delegato

     1. Il capo del servizio amministrativo dell'ente, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto, può provvedere al pagamento delle spese mediante buoni di prelevamento a valere sulle aperture di credito ricevute presso la competente tesoreria territoriale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

     2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla tesoreria territoriale sono versate in cassa e dimostrate nel conto «fondi di bilancio». I pagamenti effettuati con tali somme sono effettati con le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.

 

     Art. 6. Organi della gestione amministrativa e competenze

     1. La gestione amministrativa dell'ente è curata da un servizio amministrativo logistico, alla cui direzione è preposto un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, che assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) gestione finanziaria;

     b) gestione negoziale;

     c) gestione patrimoniale.

     2. Gli organi della gestione amministrativa sono:

     a) il capo del servizio amministrativo;

     b) il capo della gestione finanziaria;

     c) l'addetto al riscontro contabile;

     d) il fiduciario di cassa;

     e) gli incaricati della gestione;

     f) il capo della gestione negoziale;

     g) il capo della gestione patrimoniale;

     h) l'ufficiale rogante;

     i) il consegnatario del materiale.

     3. Il capo del servizio amministrativo è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le direttive del comandante:

     a) predispone gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;

     b) adotta gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali;

     c) è responsabile della cassa;

     d) controlla e coordina la gestione logistica.

     4. II capo della gestione finanziaria:

     a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a favore dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive;

     b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la rendicontazione sulla base dei documenti giustificativi e delle evidenze informatiche.

     5. L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarità.

     6. II fiduciario di cassa è un ufficiale o un sottufficiale del ruolo marescialli o un impiegato civile appartenente almeno alla seconda area, fascia retributiva F4. Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti, e:

     a) espleta le funzioni attribuite al cassiere dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ed è il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi in cassa;

     b) cura la documentazione cronologica della contabilità informatica e la sua conservazione nel tempo;

     c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti, è corresponsabile di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria.

     7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilità dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

     8. Il capo della gestione negoziale espleta le attività concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento.

     9. Il capo della gestione patrimoniale:

     a) cura le attività concernenti la gestione dei materiali e, in particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso;

     b) predispone i provvedimenti occorrenti all'espletamento delle attività di cui alla lettera a) e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta;

     c) unitamente ai consegnatari del materiale è responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge attività di controllo;

     d) dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni impartite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     10. L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attività negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti.

     11. Il consegnatario del materiale è un impiegato civile o un sottufficiale del ruolo marescialli o sergenti, può essere coadiuvato da uno o più aiutanti e:

     a) cura le scritture contabili e provvede alle attività esecutive di rifornimento, distribuzione e conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile;

     b) risponde direttamente dei materiali conservati e per omessa vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione.

     12. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che è nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     13. La carica di comandante dell'ente è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo.

     14. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo è sostituito dall'ufficiale dipendente più elevato in grado o con la maggiore anzianità di grado.

     15. In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalità stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Capo III

SERVIZIO CASSA

 

     Art. 7. Custodia dei valori

     1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente è provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa.

     2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato.

     3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che è responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza.

     4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, senza limiti di valore.

     5. Gli agenti che hanno la responsabilità della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili.

     6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.

 

     Art. 8. Pagamento spese economali

     1. Per i piccoli pagamenti e per quelli di carattere urgente, il comandante dell'ente può assegnare al fiduciario di cassa, ai distaccamenti e ai reparti un fondo permanente, conservando in cassa, in sostituzione del denaro contante, la quietanza.

 

     Art. 9. Responsabilità di gestione della cassa

     1. Il funzionario delegato e il fiduciario di cassa sono responsabili in solido dei servizi di cassa.

     2. I titolari dei distaccamenti e dei reparti sono responsabili dei fondi e dei depositi che sono autorizzati a gestire.

 

Capo IV

CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

     Art. 10. Disposizioni generali

     1. Il capo della gestione finanziaria sovraintende alle operazioni di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa.

     2. Il fiduciario di cassa effettua la registrazione degli ordini di riscossione e di pagamento in ordine cronologico e, per i pagamenti in contanti, imputa le operazioni sul libro di cassa alle seguenti categorie di gestione:

     a) fondi di bilancio;

     b) fondi fuori bilancio.

     3. Sono fondi fuori bilancio:

     a) il fondo scorta;

     b) il fondo permanente;

     c) il conto transitorio;

     d) i fondi e le anticipazioni di altre amministrazioni;

     e) i depositi istruttori per concessioni demaniali marittime;

     f) le gestioni speciali;

     g) le altre gestioni espressamente previste da disposizioni legislative e regolamentari.

     4 Le operazioni di cassa di cui al comma 2 sono contabilizzate su appositi registri dematerializzati tenuti attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.

     5. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.

     6. Il fiduciario di cassa esegue il riscontro delle scritture del libro di cassa in occasione delle chiusure operate alla fine di ogni mese e alla fine dell'esercizio finanziario, dei passaggi di consegna e delle ispezioni e lo sottopone alla sottoscrizione del capo servizio amministrativo e del capo della gestione finanziaria. All'atto della chiusura verifica l'esattezza delle registrazioni e la concordanza della rimanenza contabile di cassa con quella effettiva esistente.

     7. Le operazioni di cassa relative ai depositi di terzi trovano riscontro in un registro dei conti correnti individuali istituiti per ogni singolo creditore.

     8. Le dotazioni di fondi concesse dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono registrate attraverso scritture dematerializzate tenute attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.

     9. Gli stanziamenti di fondi e le autorizzazioni di spesa concesse dagli enti ai distaccamenti sono annotate in un registro, separatamente per ciascun capitolo.

     10. Nella registrazione delle scritture contabili sono utilizzati i modelli dei registri e degli atti previsti dalla normativa contabile e, per le scritture dematerializzate, dalla Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, quelli stabiliti con determinazione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

     11. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera definisce, con proprio provvedimento, le modalità di chiusura della cassa e di conservazione delle scritture.

 

     Art. 11. Valori in deposito

     1. I valori e gli oggetti in deposito sono registrati in un libro di carico e scarico, chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario. Le rimanenze giacenti sono inscritte in nuovo conto, con riferimento alle rispettive registrazioni del conto precedente, nel quale è annotato, nella parte destinata allo scarico, il riferimento alla corrispondente partita del nuovo conto dove, dopo l'ultima registrazione di riporto dal conto precedente, i responsabili di cassa appongono la firma, per concordanza tra le registrazioni effettuate e quelle trasportate e tra la consistenza contabile e quella esistente.

     2. Non sono ricevuti in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata o comunque non attinenti il servizio.

 

     Art. 12. Fondo scorta

     1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa degli enti, dei distaccamenti e dei reparti, all'inizio dell'anno finanziario il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, stanziata sullo stato di previsione della spesa del centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     2. Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonchè, ove compatibili, le disposizioni relative alla tenuta del fondo scorta vigenti presso l'Amministrazione della Difesa.

 

     Art. 13. Fondi permanenti

     1. Per sopperire alle necessità urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente può assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessità di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonchè per le spese urgenti.

     2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarità della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute.

     3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarità delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.

 

     Art. 14. Conto transitorio

     1. Presso ogni ente è istituito un conto transitorio al quale sono temporaneamente imputate, con evidenza nel sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

     a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;

     b) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.

     2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti dalle norme vigenti, gli enti provvedono alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio con tempestività entro la chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse a dicembre per le quali provvedono nei trenta giorni del mese successivo, e non si avvalgono di entrate o profitti, di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.

     3. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

 

     Art. 15. Gestione dei proventi

     1. Costituiscono proventi gli introiti relativi a:

     a) vendita di stampati;

     b) sanzioni amministrative;

     c) prestazioni di qualsiasi specie rese in regime di convenzione ad amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     2. I proventi di cui al comma 1, lettera c), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi previsti dalla legge, al pertinente programma dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     3. I proventi sono versati dall'organismo che ha effettuato la riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della riscossione. I proventi riscossi e versati all'entrata del bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in apposito registro.

     4. Le quietanze, in originale, che attestano il versamento dei proventi ovvero le evidenze informatiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono allegate al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria è prodotta a corredo di altra documentazione. In tal caso, agli ordini di pagamento è allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo al quale è stata allegata in originale.

 

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 16. Ispezioni

     1. L'attività ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti è effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilità.

     3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilità di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Delle verifiche e delle ispezioni è redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

 

     Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonchè i capitolati d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto».

     2. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonchè l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica è autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unità organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi.

     3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unità organizzative.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, è abrogato.

 

     Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3229