Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.11 biblioteche |
Data: | 04/08/2022 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Festa del Piemonte. |
Art. 2. Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge regionale 22 aprile 1980, n. 24. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 24/1980. |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 24/1980. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria. |
§ 3.11.6 - L.R. 4 agosto 2022, n. 15.
Istituzione della Festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).
(B.U. 11 agosto 2022, n. 32 - S.O. n. 1)
Art. 1. Festa del Piemonte.
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e in attuazione degli articoli 3, 4 e 7 dello Statuto, favorisce la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale, ivi comprese le minoranze linguistiche e religiose nel rispetto delle diversità, e delle tradizioni locali, nonché del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione.
2. La Regione promuove e valorizza la conoscenza delle vite emerite di piemontesi che si sono distinti nella società nel campo della ricerca scientifica e per aver contribuito a diffondere le tradizioni culturali piemontesi nel mondo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e per diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione è istituita la "Festa del Piemonte-Festa dël Piemont" che ricorre il 19 luglio di ogni anno.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo del Centro Gianni Oberto di cui alla
Art. 2. Inserimento dell'articolo 1-bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Finalità)
1. L'attività del Centro Gianni Oberto (di seguito Centro) è finalizzata a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, compreso quello delle minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario presente sul territorio e la promozione di attività di studio, ricerca, informazione, cooperazione e sensibilizzazione.".
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. (Compiti del Centro)
1. Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni storico-culturali, nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e per individuare nuove personalità di spicco che portano alti i valori del Piemonte nel mondo.
2. Il Centro svolge, inoltre, i compiti di:
a) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
b) tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui alla lettera a) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia, nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);
c) custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);
d) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;
e) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;
f) proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e);
g) organizzare e promuovere convegni e incontri informativi finalizzati alla divulgazione della storia, della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico piemontese;
h) proporre l'istituzione di premi di studio rivolti a studenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado per elaborati o iniziative relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese.
3. Le attività di cui al comma 1 e alle lettere a), b), c), e) del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3.
4. Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte.".
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3. (Comitato consultivo)
1. Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla cultura, turismo, commercio o da un suo delegato, da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.
2. I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) le parole "di comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "di unioni montane".
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 7 della
"d-bis) all'esterno degli uffici della Regione;
d-ter) all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d-quater) all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
d-quinquies) all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali;
d-sexies) all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.".
3. Al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 6. Norma transitoria.
1. I componenti del Comitato consultivo, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza e sono integrati con altri quattro componenti ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.