§ 46.8.405 - Legge 22 maggio 1980, n. 210.
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/05/1980
Numero:210


Sommario
Art. unico.      Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre [...]


§ 46.8.405 - Legge 22 maggio 1980, n. 210. [1]

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'Aeronautica militare.

(G.U. 7 giugno 1980, n. 155)

 

 

     Art. unico.

     Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

     1) meccanico navale di prima classe:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;

     b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

     2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:

     a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;

     b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.