Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/05/1980 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. unico. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre [...] |
§ 46.8.405 - Legge 22 maggio 1980, n. 210. [1]
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'Aeronautica militare.
(G.U. 7 giugno 1980, n. 155)
Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del
1) meccanico navale di prima classe:
a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;
b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;
2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:
a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del