Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.2 aeronautica militare |
Data: | 30/12/1976 |
Numero: | 1015 |
Sommario |
Art. unico. Le unità navali in dotazione all'Aeronautica militare sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato |
§ 46.2.12 - D.P.R. 30 dicembre 1976, n. 1015. [1]
Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Aeronautica militare.
(G.U. 9 marzo 1977, n. 65)
Le unità navali in dotazione all'Aeronautica militare sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del