Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/05/1976 |
Numero: | 392 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli [...] |
§ 46.8.38B - Legge 22 maggio 1976, n. 392. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
(G.U. 10 giugno 1976, n. 152)
E' convertito in legge il
dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis.
In deroga a quanto previsto nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della
In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del