§ 46.3.89 - D.L. 19 maggio 1976, n. 266 .
Elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:19/05/1976
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge [...]
Art. 2.      A modifica di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo degli appuntati e dei [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto
Art. 3 bis.  [2]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.3.89 - D.L. 19 maggio 1976, n. 266 [1] .

Elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 19 maggio 1976, n. 131)

 

 

     Art. 1.

     Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è elevato ad anni cinquantotto.

 

          Art. 2.

     A modifica di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è elevato ad anni cinquantasei.

     Il limite di età stabilito dal primo comma dell'art. 31 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dal primo comma dell'art. 39 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il collocamento in congedo assoluto, rispettivamente dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è elevato ad anni cinquantotto.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3 bis. [2]

     In deroga a quanto previsto nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

     In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 22 maggio 1976, n. 392. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.