Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/11/1973 |
Numero: | 816 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito dal seguente: |
§ 46.8.36B - Legge 22 novembre 1973, n. 816. [1]
Modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.
(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332)
Il primo comma dell'art. 9 della
"I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla
[1] Abrogata dall'art. 2268 del