| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 07/11/1969 | 
| Numero: | 832 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo [...] | 
| Art. 2. Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e [...] | 
§ 46.8.349 - Legge 7 novembre 1969, n. 832. [1]
Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.
(G.U. 1 dicembre 1969, n. 303)
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio.
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.
     Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della 
[1] Abrogata dall'art. 2268 del