§ 46.8.349 - Legge 7 novembre 1969, n. 832.
Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/11/1969
Numero:832


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo [...]
Art. 2.      Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e [...]


§ 46.8.349 - Legge 7 novembre 1969, n. 832. [1]

Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

(G.U. 1 dicembre 1969, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio.

     Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.

 

          Art. 2.

     Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.