§ 46.8.329 - Legge 5 luglio 1965, n. 814.
Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/07/1965
Numero:814


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge [...]
Art. 2.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e [...]
Art. 3.      L'aumento previsto dall'art. 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato
Art. 4.      Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, [...]
Art. 5.      In caso di morte o irreperibilità dell'iscritto, l'indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili [...]


§ 46.8.329 - Legge 5 luglio 1965, n. 814. [1]

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 20 luglio 1965, n. 180)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 2.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

     Le maggiorazioni previste dall'art. 28 del regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1° luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con l'aumento di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     L'aumento previsto dall'art. 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

     In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.

     L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.

     La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.

     Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente art. 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

 

          Art. 5.

     In caso di morte o irreperibilità dell'iscritto, l'indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.