Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/07/1965 |
Numero: | 814 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge [...] |
Art. 2. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e [...] |
Art. 3. L'aumento previsto dall'art. 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato |
Art. 4. Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, [...] |
Art. 5. In caso di morte o irreperibilità dell'iscritto, l'indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili [...] |
§ 46.8.329 - Legge 5 luglio 1965, n. 814. [1]
Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 20 luglio 1965, n. 180)
A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.
Le maggiorazioni previste dall'art. 28 del regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della
L'aumento previsto dall'art. 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.
In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.
L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.
Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.
La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.
Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente art. 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.
In caso di morte o irreperibilità dell'iscritto, l'indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del