§ 46.8.281 - Legge 2 febbraio 1961, n. 30.
Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/02/1961
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali delle Forze armate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959
Art. 3.      All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti [...]


§ 46.8.281 - Legge 2 febbraio 1961, n. 30. [1]

Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915 - 18.

(G.U. 1 marzo 1961, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali delle Forze armate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado superiore, è esteso l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

     Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.