§ 46.8.240 - Legge 23 febbraio 1956, n. 118.
Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/02/1956
Numero:118


Sommario
Art. 1.      Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del [...]
Art. 2.      Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo [...]
Art. 3.      I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti [...]


§ 46.8.240 - Legge 23 febbraio 1956, n. 118. [1]

Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(G.U. 23 marzo 1956, n. 69)

 

 

     Art. 1.

     Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi.

     Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è richiesto il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

 

          Art. 2.

     Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ai quali, in base alle vigenti disposizioni, sono ammessi a partecipare i marescialli in servizio permanente di determinati ruoli e categorie dell'Aeronautica, possono prendere parte anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti appartenenti agli stessi ruoli e categorie dei marescialli, che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

 

          Art. 3.

     I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

     Agli stessi concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti della predetta categoria che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.