§ 46.1.3 - Legge 2 dicembre 1940, n. 1848.
Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:02/12/1940
Numero:1848


Sommario
Art. 1.      Il ministro per l'aeronautica è autorizzato a indire annualmente od anche a diverso intervallo di tempo, a seconda delle necessità di servizio, corsi per allievi [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di cui agli articoli precedenti è necessario, oltre il possesso dei requisiti fisici da accertarsi mediante visita sanitaria [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      Gli ammessi ai corsi di cui all'art. 2. assumono in ogni caso la ferma di 18 mesi
Art. 6.      La durata dei corsi è stabilita dal ministro per l'aeronautica a seconda delle particolarità del servizio di ciascun ruolo e categoria, ma, in ogni caso, non potrà [...]
Art. 7.      L'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui all'art. 2 della presente legge, che si svolgeranno secondo i programmi e con le norme da stabilirsi dal [...]
Art. 8.      Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali
Art. 9.      Al termine del corso, che si svolgerà presso scuole od enti della regia aeronautica all'uopo designati, avranno luogo gli esami
Art. 10.      Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo per gli appartenenti a ciascun ruolo e categoria, il collocamento in congedo [...]
Art. 11.      E' in facoltà del ministro per l'aeronautica di effettuare, quando ne riconosca la necessità e tenuto presente il numero medio degli ufficiali di complemento di cui al [...]
Art. 12.      I corsi accelerati di cui al precedente articolo potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di maturità [...]
Art. 13.      I corsi allievi ufficiali di complemento, di cui alla presente legge, potranno essere svolti per un periodo preliminare di istruzione presso la milizia universitaria [...]
Art. 14.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge


§ 46.1.3 - Legge 2 dicembre 1940, n. 1848. [1]

Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della regia aeronautica.

(G.U. 22 gennaio 1941, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     Il ministro per l'aeronautica è autorizzato a indire annualmente od anche a diverso intervallo di tempo, a seconda delle necessità di servizio, corsi per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie della regia aeronautica, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, rimanendo ferme per il ruolo naviganti dell'arma aeronautica le disposizioni della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2021, e successive modificazioni, relative ai corsi di pilotaggio aereo.

 

          Art. 2. [2]

     Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sarà stabilito di volta in volta dal ministero dell'aeronautica, avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il ministero dell'aeronautica è autorizzato annualmente a tenere in servizio i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del relativo bando e non superato il ventottesimo, o il trentaduesimo se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero ovvero, se già incorporati nella regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva.

 

          Art. 3.

     Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di cui agli articoli precedenti è necessario, oltre il possesso dei requisiti fisici da accertarsi mediante visita sanitaria presso enti della regia aeronautica:

     1) essere iscritti al partito nazionale fascista o ai gruppi universitari fascisti o alla gioventù italiana del littorio;

     2) non essere iscritti alla leva di mare;

     3) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciate, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo [3] ;

     b) per il ruolo specialisti dell'arma dell'aeronautica: diploma di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda delle categorie per le quali verrà indetto il corso;

     c) per il ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico: laurea in ingegneria, architettura, chimica o chimica industriale, fisica, fisico-matematica, ovvero laurea della sezione di magistero dell'istituto superiore navale di Napoli, a seconda delle categorie per le quali il corso è indetto;

     d) per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico: diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda della categoria per la quale verrà indetto il corso;

     e) per il ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico: laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o titolo equipollente;

     f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo [4] ;

     g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia [5] ;

     4) non essere in possesso di brevetti di pilota civile o premilitare. Tuttavia i giovani in possesso di tali brevetti, che siano riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare, potranno partecipare ai corsi per allievi ufficiali nei ruoli e categorie suddetti, a seconda del titolo di studio posseduto.

 

          Art. 4. [6]

     Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverrà nell'ordine di graduatoria che sarà formata dal ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta alla ammissione:

     a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

     b) per il ruolo specialisti dell'arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;

     c) per il ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;

     d) per il ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;

     e) per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautica ed edili, i giovani muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

     f) per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di metereologia aeronautica presso enti aeronautici.

 

          Art. 5.

     Gli ammessi ai corsi di cui all'art. 2. assumono in ogni caso la ferma di 18 mesi.

 

          Art. 6.

     La durata dei corsi è stabilita dal ministro per l'aeronautica a seconda delle particolarità del servizio di ciascun ruolo e categoria, ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a tre mesi.

 

          Art. 7.

     L'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui all'art. 2 della presente legge, che si svolgeranno secondo i programmi e con le norme da stabilirsi dal ministero, ha luogo col grado di aviere; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi al grado di aviere scelto.

 

          Art. 8.

     Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.

     Il ministro per l'aeronautica ha altresì facoltà, su proposta del comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi, di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

     Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 9.

     Al termine del corso, che si svolgerà presso scuole od enti della regia aeronautica all'uopo designati, avranno luogo gli esami.

     Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati dal comando della scuola o dalle autorità gerarchiche idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento.

     Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano stati giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

     Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pure avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'arma aeronautica.

     Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria.

     Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data dei rispettivi decreti e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

 

          Art. 10.

     Il ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo per gli appartenenti a ciascun ruolo e categoria, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

 

          Art. 11.

     E' in facoltà del ministro per l'aeronautica di effettuare, quando ne riconosca la necessità e tenuto presente il numero medio degli ufficiali di complemento di cui al precedente art. 2, corsi accelerati per la nomina ad ufficiale di complemento, tra militari in congedo della regia aeronautica che non abbiano superato l'età di 38 anni alla data del relativo bando, siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 3 per il ruolo e categoria a cui aspirano e si obblighino a compiere un servizio pari alla durata del corso ed a soddisfare, al più tardi entro sei mesi dall'avvenuta nomina ad ufficiale, il servizio obbligatorio di prima nomina di durata non superiore a tre mesi.

     Qualora non adempiano a quest'ultimo obbligo nel termine prescritto, e salvo impedimenti di forza maggiore debitamente riconosciuti dal ministro, la nomina sarà revocata.

     Al termine del corso avranno luogo gli esami e la direzione del corso trasmetterà al ministero per via gerarchica i relativi risultati insieme con il giudizio di idoneità alla nomina sulle qualità militari in genere. Non sono ammessi esami di riparazione.

     Per essere ammessi al corso, gli aspiranti dovranno fare espressa rinuncia al grado rivestito e l'ammissione avrà luogo col grado di aviere, salvo reintegrazione nel grado precedentemente posseduto qualora cessino di appartenere al corso per qualsiasi motivo.

 

          Art. 12.

     I corsi accelerati di cui al precedente articolo potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione tecnica o magistrale. Per essere ammessi al corso i sottufficiali dovranno aver compiuto nel biennio precedente almeno un allenamento od addestramento e non aver superato il 38° anno di età.

     Al termine del corso avranno luogo gli esami e la direzione del corso trasmetterà al ministero per via gerarchica i risultati insieme con il giudizio di idoneità alla nomina sulle qualità militari in genere.

     Non sono ammessi esami di riparazione.

 

          Art. 13.

     I corsi allievi ufficiali di complemento, di cui alla presente legge, potranno essere svolti per un periodo preliminare di istruzione presso la milizia universitaria secondo modalità da emanare di volta in volta dal ministro per l'aeronautica.

     Coloro che avranno superato il corso preliminare saranno incorporati nella regia aeronautica con il grado di primo aviere.

 

          Art. 14.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

     Tuttavia i concorsi eventualmente già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno a svolgersi secondo le precedenti norme.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 giugno 1942, n. 924.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 26 novembre 1969, n. 938.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 26 novembre 1969, n. 938.

[5]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 26 novembre 1969, n. 938.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 27 giugno 1942, n. 924.