Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 26/05/1951 |
Numero: | 404 |
Sommario |
Art. 1. L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e [...] |
Art. 2. Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche |
Art. 3. Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52 |
Art. 4. Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto [...] |
§ 46.8.192 - Legge 26 maggio 1951, n. 404. [1]
Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri.
(G.U. 18 giugno 1951, n. 136)
L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del
Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure delle indennità militari stabilite dagli articoli 1e2 del
Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennità di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.
Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche:
agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del
agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del
agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva ai sensi del
agli ufficiali di cui all'art. 11 del
agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruenti del trattamento economico di cui al
agli ufficiali di cui all'art. 7 del
agli ufficiali di cui all'art. 12 del
Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52.
Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario per le somme a fianco di ciascuno indicate:
Capitolo |
196 |
L. |
100.000.000 |
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202 |
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50.000.000 |
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265 |
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350.000.000 |
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del