§ 46.8.192 - Legge 26 maggio 1951, n. 404.
Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/05/1951
Numero:404


Sommario
Art. 1.      L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche
Art. 3.      Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52
Art. 4.      Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto [...]


§ 46.8.192 - Legge 26 maggio 1951, n. 404. [1]

Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri.

(G.U. 18 giugno 1951, n. 136)

 

 

     Art. 1.

     L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4e5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4e5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, dagli articoli 5e6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5e6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica è riliquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

     Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure delle indennità militari stabilite dagli articoli 1e2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.

     Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennità di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche:

     agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 738;

     agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;

     agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

     agli ufficiali di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810;

     agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruenti del trattamento economico di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472;

     agli ufficiali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

     agli ufficiali di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì con effetto dal 1° settembre 1946, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

 

          Art. 3.

     Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52.

 

          Art. 4.

     Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario per le somme a fianco di ciascuno indicate:

 

Capitolo

196

L.

100.000.000

 

202

 

50.000.000

 

265

 

350.000.000

 

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.