Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/05/1948 |
Numero: | 814 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità militare da corrispondere agli ufficiali della Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente |
Art. 2. L'indennità militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente |
Art. 3. La misura dell'indennità militare è ridotta |
Art. 4. Sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 |
Art. 5. [2]. |
Art. 6. L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè ai carabinieri, [...] |
Art. 7. La speciale indennità annua lorda corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di [...] |
Art. 8. Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
§ 46.8.151 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 814 [1].
Indennità militare o indennità speciale di riserva al personale militare delle Forze armate.
(G.U. 3 luglio 1948, n. 152)
L'indennità militare da corrispondere agli ufficiali della Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:
|
celibi |
ammogliati |
||
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti |
L. |
17.800 |
L. |
23.800 |
Generale di divisione e gradi corrispondenti |
" |
15.600 |
" |
20.800 |
Generale di brigata e gradi corrispondenti |
" |
12.800 |
" |
17.100 |
Colonnello e gradi corrispondenti |
" |
11.200 |
" |
14.900 |
Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
" |
10.100 |
" |
13.400 |
Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti |
" |
9.300 |
" |
12.400 |
Capitano e gradi corrispondenti |
" |
5.800 |
" |
10.000 |
Tenente e sottotenente e gradi corrispondenti |
" |
5.300 |
" |
9.250 |
L'indennità militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:
|
celibi |
ammogliati |
||
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti |
L. |
4.700 |
L. |
8.200 |
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
" |
4.600 |
" |
8.050 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
" |
4.400 |
" |
7.700 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
" |
4.300 |
" |
7.500 |
Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
" |
2.350 |
" |
3.900 |
Sergente e gradi corrispondenti |
" |
2.200 |
" |
3.650 |
La misura dell'indennità militare è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
Sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del
E' abrogato il
Ai fini del trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica l'indennità militare continuerà ad essere calcolata nelle misure stabilite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè ai carabinieri, carabinieri ausiliari e finanzieri, è fissata nella misura di L. 1200 nette.
La speciale indennità annua lorda corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria, in base, rispettivamente, all'art. 48 della
Subalterni |
L. |
40.000 |
Capitani e gradi corrispondenti |
" |
50.000 |
Maggiori e gradi corrispondenti |
" |
60.000 |
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti |
" |
70.000 |
Colonnelli o gradi corrispondenti |
" |
90.000 |
Generali di brigata e gradi corrispondenti |
" |
120.000 |
Generali di divisione e gradi corrispondenti |
" |
140.000 |
Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti |
" |
160.000 |
Generali di corpo d'armata designati per il comando di armata e gradi corrispondenti |
" |
180.000 |
Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica ed ha effetto dal 1° aprile 1948.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. unico della