| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 09/11/1947 | 
| Numero: | 1579 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del [...] | 
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 | 
§ 46.8.135 - D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1579 [1].
Aumento dei soprassoldi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina.
(G.U. 23 gennaio 1948, n. 18)
I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, sono portati alle seguenti misure:
a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:
effettivi L. 7,50
aggregati L. 5,25 [2].
b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna) L. 2,40.
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.
[1]  Ratificato dalla 
[2]  Il sopprassoldo di cui alla presente lettera è soppresso per effetto dell’art. 5 della