| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 20/08/1947 | 
| Numero: | 1205 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Gli accertamenti di natura medico-legale che per disposizioni di legge o di regolamento debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti [...] | 
§ 46.8.126 - D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1205 [1].
Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.
(G.U. 14 novembre 1947, n. 262)
Gli accertamenti di natura medico-legale che per disposizioni di legge o di regolamento debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
Ai direttori di tali infermerie che abbiano i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali, finora riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
[1] Ratificato dall'art. unico della