Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 18/12/1952 |
Numero: | 2989 |
Sommario |
Art. unico. I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi |
§ 86.11.a - Legge 18 dicembre 1952, n. 2989. [1]
Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
(G.U. 13 gennaio 1953, n. 9).
I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:
28 giugno 1946, n. 23 - Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
3 ottobre 1946, n. 197 - Norme concernenti le farmacie privilegiate.
13 settembre 1946, n. 316 - Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
15 novembre 1946, n. 361 - Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.
24 gennaio 1947, n. 26. - Assegnazione di lire 350 milioni all'Istituto superiore di sanità per la costruzione di un complesso di laboratori per la produzione della penicillina.
21 marzo 1947, n. 153 - Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944.
18 gennaio 1947, n. 165 - Soppressione degli Ispettori di sanità militare di Zona.
21 marzo 1947, n. 182 - Elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.
1° aprile 1947, n. 219 - Modificazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
17 aprile 1947, n. 282 - Concessione di un contributo alla Croce Rossa Italiana.
27 marzo 1947, n. 290 - Concessione di un contributo straordinario agli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
29 aprile 1947, n. 318 - Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.
30 giugno 1947, n. 613 - Proroga di taluni Consigli provinciali sanitari.
3 luglio 1947, n. 626 - Ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.
27 settembre 1947, n. 1099 - Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine.
9 ottobre 1947, n. 1151 - Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria.
20 agosto 1947, n. 1205 - Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.
13 novembre 1947, n. 1256 - Compiti della associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.
20 gennaio 1948, n. 19 - Modificazioni del
5 gennaio 1948, n. 36 - Nuove norme sulla riscossione delle rette di spedalità.
1° febbraio 1948, n. 94 - Abrogazione del
20 febbraio 1948, n. 96 - Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana da destinarsi al funzionamento della delegazione della Croce Rossa Italiana in Trieste.
2 marzo 1948, n. 340 - Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'art. 2 del regio
3 aprile 1948, n. 350 - Modificazioni all'art. 7 del regio
15 aprile 1948, n. 497 - Concessione di un contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli.
5 maggio 1948, n. 527 - Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.
21 aprile 1948, n. 570 - Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.
5 maggio 1948, n. 623 - Proroga delle disposizioni dell'art. 2 del
5 maggio 1948, n. 631 - Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.
3 maggio 1948, n. 679 - Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.7 maggio 1948, n. 865 - Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del