| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 06/09/1946 | 
| Numero: | 260 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure | 
| Art. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è sostituito dal seguente (Omissis) | 
| Art. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri | 
§ 46.8.101 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 260 [1] .
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945.
(G.U. 6 novembre 1946, n. 252)
Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:
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						 militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:  | 
					
						 
  | 
					
						 
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						 militari con meno di 40 mesi di servizio:  | 
					
						 
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						 soldati  | 
					
						 L.  | 
					
						 25  | 
				
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						 caporali  | 
					
						 L.  | 
					
						 27  | 
				
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						 caporali maggiori  | 
					
						 L.  | 
					
						 30  | 
				
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						 militari con più di 40 mesi di servizio continuativo:  | 
					
						 
  | 
					
						 
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| 
						 soldati  | 
					
						 L.  | 
					
						 35  | 
				
| 
						 caporali  | 
					
						 L.  | 
					
						 38  | 
				
| 
						 caporali maggiori  | 
					
						 L.  | 
					
						 42  | 
				
| 
						 militari raffermati o vincolati a ferme speciali:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio, lire 41;
b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del 2° anno di servizio, lire 43;
c) dopo due anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio, lire 60;
d) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio, lire 80;
e) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio, lire 100;
f) dopo undici anni di servizio, lire 110.
A decorrere dalla stessa data sono soppressi:
     l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di cui al 
     l'indennità di lire 120 nette istituita con il 
tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.
     A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del 
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
[1]  Ratificato dalla