§ 46.8.3c - Legge 13 agosto 1940, n. 1185.
Modificazioni alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica approvate con il regio decreto-legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/08/1940
Numero:1185


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 6 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 2197, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 7 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal [...]
Art. 5.      Nell'art. 22 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, alla parola "radioaerologisti" è [...]
Art. 6.      L'avanzamento a scelta al grado di capitano nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione [...]
Art. 7.      L'art. 26 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 27 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 28 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 10.      All'art. 34 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 35 bis delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal [...]
Art. 12.      L'art. 45 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal [...]
Art. 14.      L'art. 50 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 59 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Nell'art. 65 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il secondo comma è sostituito dal [...]
Art. 17.      L'art. 69 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 81 delle norme approvate con regio dcreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 19.      L'art. 85 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n 1297, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Dopo l'art. 85 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è aggiunto il seguente
Art. 21.      Il secondo comma dell'art. 90 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal [...]
Art. 22.      Al primo comma dell'art. 93 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è aggiunto il seguente [...]
Art. 23.      L'art. 94 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 96 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'art. 97 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 26.      L'art. 98 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 27.      L'art. 101 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dai seguenti
Art. 28.      L'art. 18 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è abrogato, ed in conseguenza sono [...]
Art. 29.      Nell'art. 40 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è soppresso il comma aggiunto [...]
Art. 30.      Le proposte inoltrate ai sensi degli articoli 18 e 26 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. [...]
Art. 31.      I tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento a seguito di un solo giudizio di [...]
Art. 32.      I limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in vigore [...]
Art. 33.      Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 19 si applicano anche agli ufficiali delle categorie in congedo trasferiti nel ruolo servizi dell'arma [...]
Art. 34.      La presente legge entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regn


§ 46.8.3c - Legge 13 agosto 1940, n. 1185. [1]

Modificazioni alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica approvate con il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297.

(G.U. 29 agosto 1940, n. 202).

 

Disposizioni finali e transitorie.

 

     Art. 1.

     L'art. 5 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica sono tratti:

     1) dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;

     2) dagli ufficiali subalterni di complemento, mediante concorso per titoli ed esami, con anzianità di brevetto di pilota militare di almeno venti mesi, che siano muniti di licenza degli istituti medi di secondo grado che saranno di volta in volta indicati nel bando di concorso, e che abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente. Tale reclutamento si effettua soltanto nel caso di particolari necessità organiche;

     3) dai sottufficiali piloti in servizio permanente con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso d'integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 2197, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali subalterni di complemento della regia aeronautica, di cui al precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso d'integrazione dovranno essere in servizio temporaneo presso la regia aeronautica o in servizio di volo presso società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea ovvero, se in congedo da oltre due anni, siano stati dichiarati almeno una volta nel biennio antecedente a quello in cui è indetto il concorso, allenati o addestrati".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     I sottufficiali piloti sono ammessi al corso d'integrazione col loro grado, ma potranno concorrere all'avanzamento insieme con gli altri sottufficiali dello stesso ruolo indipendentemente dal superamento dei corsi obbligatori all'uopo prescritti.

     Gli ufficiali subalterni di complemento sono ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito all'atto dell'ammissione; i tenenti non potranno conseguire avanzamento al grado superiore se non dopo che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere al corso.

     I corsi d'integrazione tanto per ufficiali di complemento quanto per i sottufficiali avranno, di massima, durata corrispondente a due anni scolastici".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati allievi del corso regolare e allievi dei corsi di integrazione gli allievi dei corsi regolari avranno sempre la precedenza, mentre gli allievi dei corsi di integrazione saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, alternando un proveniente dai sottufficiali e due provenienti dagli ufficiali di complemento".

 

          Art. 5.

     Nell'art. 22 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, alla parola "radioaerologisti" è sostituita quella di "marconisti".

 

          Art. 6.

     L'avanzamento a scelta al grado di capitano nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico ha luogo con esame (facoltativo).

     In tal senso s'intendono modificate le tabelle di cui all'art. 25 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297.

 

          Art. 7.

     L'art. 26 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'arma e alla nazione”.

     "Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a sua maestà il Re Imperatore con particolareggiata relazione da parte del ministro per l'aeronautica.

     "Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge purché l'ufficiale sia compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se di altri gradi) del ruolo organico in vigore del rispettivo grado, calcolandosi come unità l'eventuale frazione”.

     "Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente".

 

          Art. 8.

     L'art. 27 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Le promozioni a scelta ai gradi si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

     una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

     una, per ogni promozione ad anzianità al grado di maggiore;

     due, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello".

 

          Art. 9.

     L'art. 28 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità l'eventuale frazione, e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

     a) tenenti:

     1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'arma aeronautica;

     1/7 se appartenenti al ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico, al ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico e al corpo sanitario aeronautico;

     1/6 se appartenenti ai ruoli specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico e amministrazione del corpo di commissariato aeronautico;

     b) capitani:

     1/8 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'arma aeronautica;

     1/7 se appartenenti agli altri ruoli e corpi;

     c) maggiori:

     1/6 se appartenenti al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'arma aeronautica;

     1/5 se appartenenti agli altri ruoli e corpi".

 

          Art. 10.

     All'art. 34 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sono aggiunti i seguenti commi:

     Per l'avanzamento al grado di generale di brigata è altresì necessario che l'ufficiale abbia lodevolmente prestato nei gradi di ufficiale superiore un periodo non inferiore a dodici mesi di servizio presso uffici centrali o comandi di grandi unità.

     Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute con deliberazione del ministro, l'ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione al verificarsi dell'effettivo turno di promovibilità, il periodo minimo di permanenza presso reparti d'impiego, all'atto della promozione riprenderà nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a turno regolare".

 

          Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 35 bis delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     In caso di definitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente ovvero potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della commissione superiore di avanzamento essere trasferiti nel ruolo servizi".

 

          Art. 12.

     L'art. 45 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali di qualsiasi grado (esclusi i subalterni) che, per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a dieci mesi dalla data della partecipazione ministeriale del precedente giudizio negativo, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; ovvero che per una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento si avvenuta la cancellazione.

     Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento degli ufficiali subalterni.

     Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non iscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per cause di forza maggiore riconosciute dal ministero, le prove di esame obbligatorie.

     L'ufficiale non iscritto sul quadro di avanzamento per non aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea o per non aver superato, anche per volontaria rinuncia, le prove di esame obbligatorie è considerato, a tutti gli effetti, come non idoneo all'avanzamento.

     Gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno previo giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età".

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "I limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi gli ufficiali, che al momento della determinazione si trovino compresi:

     a) se dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, nel primo terzo se ufficiali generali, nel primo quarto se colonnelli e nel primo quinto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unità l'eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unità quante sono le vacanze esistenti nel momento nel grado superiore;

     b) se degli altri ruoli, corpi e categorie, nella prima metà se ufficiali generali o colonnelli e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado computandosi come unità l'eventuale frazione ed aumentando il limite di tante unità quante sono le vacanze esistenti, nel momento, nel grado superiore".

 

          Art. 14.

     L'art. 50 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     In relazione al disposto dell'articolo precedente il ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonché quelli per l'avanzamento a scelta.

     Agli esami per l'avanzamento a scelta possono concorrere per non più di due volte in ogni grado gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio e riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con tre, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiore a 18/20, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado di meritevoli di aspirare al detto avanzamento, per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari e aeronautiche.

     Per concorrere a detti esami a scelta, gli ufficiali dovranno essere compresi nei limiti di anzianità stabiliti dal ministero, limiti che, di massima, non potranno superare, a partire dall'ultimo ufficiale da iscriversi nel quadro ad anzianità, il vantaggio massimo di cui all'art. 28. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea in prima sessione, ed avere riportato una media finale di almeno 16/20 ed in nessuna materia una media particolare inferiore a 14/20.

     Gli ufficiali che intendano concorrere agli esami a scelta, dovranno presentare, nel termine stabilito e per via gerarchica, apposita domanda. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al ministero il quale deciderà in merito inappellabilmente.

     L'ufficiale che non sia stato ammesso agli esami a scelta, o che non abbia partecipato a tutti o a parte di essi, salvo che ciò non sia dipeso da cause di forza maggiore riconosciute dal ministero, è considerato, agli effetti del computo di cui al secondo comma del presente articolo, come non avesse superato gli esami stessi".

 

          Art. 15.

     L'art. 59 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento composta del capo di stato maggiore della regia aeronautica o dell'ufficiale incaricato delle relative funzioni e di quattro generali di grado non inferiore a quello di generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, designati annualmente con suo decreto, dal ministro per l'aeronautica.

     Qualora il capo di stato maggiore o l'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni venga nominato ministro o sottosegretario di stato per l'aeronautica, in sua vece sarà designato altro generale di squadra in servizio permanente effettivo.

     La presidenza della commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal capo di stato maggiore della regia aeronautica ovvero dell'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni".

 

          Art. 16.

     Nell'art. 65 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Analogo giudizio dovrà esprimersi per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica che, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, non abbiano potuto frequentare tempestivamente il corso di alti studi presso la scuola di guerra aerea, e di massima, per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare".

 

          Art. 17.

     L'art. 69 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo salvo, per i capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, il disposto del precedente art. 36.

     I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità stabilito fra gli idonei dalla commissione superiore di avanzamento. E' però facoltà del ministro di portare all'ordine di cui sopra quelle modificazioni che, a suo giudizio insindacabile, ritenga maggiormente rispondenti all'interesse del servizio.

     Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate durante l'anno in cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di iscrizione sui quadri stessi.

     Nei casi previsti dagli articoli 33, 34 ultimo comma, e 66, la commissione superiore, qualora trattisi di avanzamento ai vari gradi di generale od a quello di colonnello, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso e salvo diversa determinazione del ministro ai sensi del secondo comma del presente articolo".

 

          Art. 18.

     L'art. 81 delle norme approvate con regio dcreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

     a) mediante iscrizione di ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

     b) a domanda, col loro grado ed anzianità e previo nulla osta dei rispettivi ministeri, dagli ufficiali di complemento del regio esercito e della regia marina, in possesso di brevetto civile di pilotaggio ovvero che per i servizi già prestati e per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la regia aeronautica. Gli aspiranti al trasferimento nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica, non dovranno aver superato il trentesimo anno di età alla data della domanda; il trasferimento avrà luogo soltanto dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare".

 

          Art. 19.

     L'art. 85 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n 1297, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali in congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici o per non aver adempiuto all'obbligo dell'allenamento ovvero dell'addestramento periodico previsto dalle vigenti disposizioni debbano cessare dall'appartenere al ruolo predetto, saranno trasferiti col loro grado ed anzianità nel ruolo servizi, ed eccezionalmente, a giudizio insindacabile del ministro, in quell'altro ruolo e categoria che, in relazione agli studi compiuti, sarà ritenuto più rispondente all'interesse della regia aeronautica.

     Analoga norma potrà essere applicata agli ufficiali del ruolo stesso aventi obbligo dell'allenamento od addestramento periodico, quando per il periodo di tempo trascorso senza che sia stato comunque possibile effettuare almeno un addestramento od un allenamento si presume abbiano perduto le qualità necessarie per il servizio di volo.

     E' data facoltà al ministro per l'aeronautica di trasferire, a domanda, col proprio grado ed anzianità, nel ruolo naviganti, categoria di complemento, gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi altro ruolo aeronautico, di età non superiore ai trenta anni alla data della domanda, muniti di brevetto di pilota civile e previo conseguimento del brevetto di pilota militare, quando, a suo giudizio insindacabile, ritenga che il trasferimento risponda ad effettive ed assolute esigenze di servizio e che l'ufficiale da trasferire sia in possesso dei necessari requisiti professionali".

 

          Art. 20.

     Dopo l'art. 85 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è aggiunto il seguente:

     Art. 85-bis. Il ministro per l'aeronautica, quando lo ritiene necessario in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa per ogni ruolo i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento.

     Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma iscritti nel quadro è dato corso nel tempo e nel numero che sarà stabilito dal ministro per l'aeronautica in relazione alle predette esigenze".

 

          Art. 21.

     Il secondo comma dell'art. 90 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale appartenente al ruolo naviganti dell'arma aeronautica, soggetto all'obbligo dell'allenamento o addestramento periodico non può essere promosso, se, nell'ultimo biennio, non sia stato dichiarato allenato o addestrato.

     In tali condizioni l'ufficiale s'intenderà non idoneo all'avanzamento, salvo che la mancanza della suddetta dichiarazione non derivi dal fatto che nel periodo suddetto non sia stato compreso nelle relative chiamate.

     Invece potrà farsi luogo alla promozione dell'ufficiale soggetto all'obbligo dell'allenamento o dell'addestramento aperiodico e di quello appartenente alla categoria osservatori indipendentemente dalla dichiarazione "allenato" o "addestrato", sempre quando sia riconosciuto ugualmente in possesso degli altri requisiti, al quale fine, occorrendo, potrà essere richiamato in servizio per un esperimento pratico di durata non inferiore a quindici giorni".

 

          Art. 22.

     Al primo comma dell'art. 93 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è aggiunto il seguente periodo:

     "Eccezionalmente potranno essere promossi al grado di colonnello i tenenti colonnelli del ruolo naviganti, dell'arma aeronautica, purché abbiano comandato per almeno sei mesi un gruppo presso reparti operanti".

 

          Art. 23.

     L'art. 94 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Per quanto ha riferimento alle modalità per la formazione dei giudizi di avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro iscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

     Il ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento degli ufficiali che non siano né in servizio temporaneo né alle dipendenze di autorità aeronautiche.

     Gli ufficiali che siano incorsi nella esclusione definitiva per aver riportato due giudizi di inidoneità all'avanzamento, potranno essere ripresi in esame per una sola volta, quando, successivamente alla esclusione, abbiano prestato servizio per un periodo di almeno un mese.

     Per gli ufficiali subalterni non si fa luogo all'esclusione definitiva; tuttavia, qualora abbiano riportato due giudizi di non idoneità all'avanzamento, non potranno essere ripresi in esame per l'avanzamento fino a che non siano intervenuti nuovi elementi di giudizio derivanti da successive prestazioni di servizio".

 

          Art. 24.

     L'art. 96 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale in congedo, ad accezione di quello in congedo provvisorio, che, oltre a possedere elevate qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbia compiuto imprese di volo di eccezionale importanza che abbiano portato lustro all'aeronautica ed alla nazione, può essere promosso per merito straordinario, previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento.

     Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a sua maestà il Re Imperatore con particolareggiata relazione da parte del ministro per l'aeronautica.

     Tali promozioni che decorreranno sempre dalla data del decreto avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purché l'ufficiale si trovi compreso nel primo quarto (se ufficiale generale o superiore) o nel primo sesto (se degli altri gradi) della consistenza effettiva del proprio ruolo e grado. Resta fermo tuttavia il disposto dell'art. 93, primo ed ultimo comma.

     Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra, verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente".

 

          Art. 25.

     L'art. 97 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli:

     a) promozioni per merito di guerra;

     b) avanzamenti per merito di guerra.

     Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali che durante lo svolgimento di operazioni belliche abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando del grado superiore.

     I secondi sono riservati a qualunque ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione o allo svolgimento delle azioni di guerra.

     Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dall'attività bellica dell'ufficiale).

     L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari ad 1/3 per gli ufficiali generali e superiori e ad 1/5 per gli ufficiali inferiori del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiale in servizio permanente) o della consistenza effettiva nel ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo). L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti la stessa anzianità del pari grado che immediatamente lo verrà a seguire. Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli.

     Ove la proposta per promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole delle competenti autorità potrà essere esaminata, ad iniziativa delle autorità stesse, per l'avanzamento straordinario per merito di guerra.

     "Qualunque sottufficiale di carriera, di grado non inferiore a sergente maggiore, può essere nominato sottotenente in servizio permanente effettivo per merito straordinario di guerra, nel ruolo di appartenenza.

     Qualunque sottufficiale non di carriera può essere nominato sottotenente di complemento per merito di guerra.

     L'anzianità nel grado di sottotenente sarà stabilita analogamente a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo.

     I giudizi che le autorità sono chiamate a dare sulle proposte di promozione, avanzamento e nomine per merito di guerra non dovranno essere motivati.

     Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore; l'eccedenza causata da dette promozioni è assorbita al verificarsi della prima vacanza".

 

          Art. 26.

     L'art. 98 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "In tempo di guerra qualunque ufficiale subalterno di complemento può essere nominato in servizio permanente per merito di guerra nel grado iniziale del ruolo nel quale la nomina viene effettuata.

     Detta nomina decorre, agli effetti amministrativi, dalla data del decreto, e l'anzianità nel grado iniziale verrà stabilita conformemente a quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 97 quale è stato modificato dalla presente legge".

 

          Art. 27.

     L'art. 101 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dai seguenti:

     "Art. 101. - Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto reale, saranno stabilite di concerto col ministero delle finanze le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo, e della idoneità alla nomina ad ufficiale (effettivo o di complemento) per merito di guerra".

     Art. 101 bis. - Le disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 quali risultano modificati dalla presente legge, si applicano anche nel caso che si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, da determinare con decreto reale su proposta del ministro per l'aeronautica, di concerto coi ministri per l'Africa italiana e per le finanze, sentito il consiglio dei ministri.

     In tal caso, le promozioni e nomine saranno effettuate previo giudizio favorevole della commissione superiore di avanzamento emesso ad unanimità di voti.

     Le proposte dovranno essere inoltrate, sotto pena di decadenza, non oltre quattro mesi dal fatto d'armi o dalla data termine dell'attività bellica che ha determinato la proposta; esse verranno sottoposte alla commissione superiore di avanzamento non appena pubblicato il decreto che determina il ciclo di operazioni".

 

          Art. 28.

     L'art. 18 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è abrogato, ed in conseguenza sono soppresse, nell'art. 61 delle norme stesse, le parole "di nomina in servizio permanente o".

 

          Art. 29.

     Nell'art. 40 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è soppresso il comma aggiunto dall'art. 1 della legge 15 maggio 1939, n. 900.

     Tuttavia, gli ufficiali già iscritti sul quadro di avanzamento in forza della disposizione predetta, potranno conseguire la promozione quando si verifichi il loro turno, e sempre che siano confermati idonei all'atto della formazione dei quadri successivi.

 

          Art. 30.

     Le proposte inoltrate ai sensi degli articoli 18 e 26 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 e sulle quali la commissione superiore di avanzamento abbia già espresso parere favorevole alla data del 31 maggio 1940, potranno avere regolare corso, in conformità delle preesistenti disposizioni, qualora il ministro ritenga di associarsi al parere della commissione stessa.

     La norma suddetta sarà applicata altresì alle proposte inoltrate ai sensi degli articoli 97 e 98 delle predette norme, purché riferentisi a fatti bellici anteriori al 31 marzo 1939.

 

          Art. 31.

     I tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento a seguito di un solo giudizio di inidoneità, e che siano tuttora in servizio quali trattenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, saranno presi nuovamente in esame per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1941.

 

          Art. 32.

     I limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in vigore della presente legge e che eccedessero eventualmente le aliquote di cui al precedente art. 13 saranno mantenuti in vigore fino a che, per il verificarsi di vacanze, l'eccedenza stessa non sarà eliminata.

 

          Art. 33.

     Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 19 si applicano anche agli ufficiali delle categorie in congedo trasferiti nel ruolo servizi dell'arma aeronautica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34.

     La presente legge entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.