§ 46.7.14 - Legge 1 ottobre 1984, n. 637.
Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri".


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:01/10/1984
Numero:637


Sommario
Art. 1.      E' istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri"
Art. 2.      Sono compiti dell'Istituto
Art. 3.      Alla direzione dell'Istituto è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali, il quale è coadiuvato da un capitano di [...]
Art. 4.      Per lo studio di specifici problemi l'Istituto può stipulare convenzioni con università italiane e straniere e con altri istituti o enti pubblici di ricerca. Il Ministro [...]
Art. 5.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato con decreto del Ministro della difesa il regolamento per il funzionamento dell'Istituto
Art. 6.      Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, l'assegnazione annua di L. 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 8.      Sono abrogate tutte le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge


§ 46.7.14 - Legge 1 ottobre 1984, n. 637. [1]

Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri".

(G.U. 4 ottobre 1984, n. 274)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri".

     Esso sostituisce, continuandone l'attività scientifica, l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Marina, di cui all'articolo 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, e successive modificazioni.

     L'Istituto dipende:

     dal capo di stato maggiore della Marina per i problemi di carattere operativo e tecnico connessi con i compiti stabiliti dal successivo articolo 2;

     dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per la parte disciplinare.

 

          Art. 2.

     Sono compiti dell'Istituto:

     a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature ed ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonchè la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

     b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonchè il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;

     c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonchè con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività.

     Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

 

          Art. 3.

     Alla direzione dell'Istituto è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali, il quale è coadiuvato da un capitano di fregata delle armi navali con l'incarico di vice direttore.

     All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, militari e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo stato maggiore della Marina.

     Il personale di cui ai commi precedenti è compreso nei rispettivi organici.

 

          Art. 4.

     Per lo studio di specifici problemi l'Istituto può stipulare convenzioni con università italiane e straniere e con altri istituti o enti pubblici di ricerca. Il Ministro della difesa può con decreto motivato autorizzare in via eccezionale la stipula di convenzioni con istituti ed enti privati o con singoli studiosi od esperti.

     Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e non possono avere durata superiore ad un anno.

 

          Art. 5.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato con decreto del Ministro della difesa il regolamento per il funzionamento dell'Istituto.

 

          Art. 6.

     Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, l'assegnazione annua di L. 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate tutte le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.