§ 46.6.11B - Legge 2 dicembre 1980, n. 804.
Modificazione all'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/12/1980
Numero:804


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:


§ 46.6.11B - Legge 2 dicembre 1980, n. 804.

Modificazione all'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.

(G.U. 9 dicembre 1980, n. 336)

 

     Art. unico.

     L'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:

     "Il fondo di cui al precedente art. 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

     a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

     b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

     c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

     d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

     e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

     1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambi i coniugi a norma dell'art. 151, secondo comma, del codice civile;

     2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;

     3) ai genitori;

     4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

     f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo".