Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 06/10/1967 |
Numero: | 942 |
Sommario |
Art. unico. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
§ 46.6.176 - Legge 6 ottobre 1967, n. 942.
Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri.
(G.U. 26 ottobre 1967, n. 268)
All'articolo 2 della
"e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;
2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.
In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".