Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 02/06/1930 |
Numero: | 735 |
Sommario |
Art. 1. Il penultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1303, è abrogato |
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche ai tenenti già esclusi dal quadro normale di avanzamento ad anzianità al grado di capitano per l'anno [...] |
§ 46.6.b - Legge 2 giugno 1930, n. 735. [1]
Modificazioni all'ordinamento della regia guardia di finanza.
(G.U. 17 giugno 1930, n. 141).
Disposizioni transitorie
Il penultimo comma dell'art. 7 del
“Non si fa mai luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti e per i tenenti”.
L'ultimo comma dell'art. 16 del
Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche ai tenenti già esclusi dal quadro normale di avanzamento ad anzianità al grado di capitano per l'anno 1930.
[1] Abrogata dall'art. 2 del