| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.5 esercito | 
| Data: | 10/02/1953 | 
| Numero: | 277 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605, che sarà composta di tre membri, devono essere chiamati a far parte | 
| Art. 2. L'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, è abrogato | 
§ 46.5.12 - D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 277. [1]
Composizione della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605.
(G.U. 29 aprile 1953, n. 98)
     Della Commissione prevista dall'art. 1 del 
il sottocapo dello Stato Maggiore dell'Esercito, presidente;
il generale addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito, membro;
il comandante in seconda della Scuola di guerra, membro.
L'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, è abrogato.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del