Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 12/04/1946 |
Numero: | 605 |
Sommario |
Art. 1. Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore [...] |
Art. 2. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sono abrogati e le qualifiche di "ufficiali con funzioni di Stato Maggiore" [...] |
§ 46.5.9 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 605. [1]
Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.
(G.U. 31 luglio 1946, n. 170)
Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che sentirà preventivamente il parere di una o più commissioni nominate dal Ministro stesso di concerto col Ministro per il tesoro, provvederà a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore con ufficiali in possesso del titolo della scuola di guerra secondo le esigenze dell'attuale periodo di transizione ed in base a criteri che saranno sottoposti alla sua approvazione con la stessa procedura.
Gli articoli 2 e 3 del
[1] Abrogato dall'art. 2268 del