§ 46.5.9 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 605.
Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:12/04/1946
Numero:605


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore [...]
Art. 2.      Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sono abrogati e le qualifiche di "ufficiali con funzioni di Stato Maggiore" [...]


§ 46.5.9 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 605. [1]

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.

(G.U. 31 luglio 1946, n. 170)

 

 

     Art. 1.

     Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che sentirà preventivamente il parere di una o più commissioni nominate dal Ministro stesso di concerto col Ministro per il tesoro, provvederà a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore con ufficiali in possesso del titolo della scuola di guerra secondo le esigenze dell'attuale periodo di transizione ed in base a criteri che saranno sottoposti alla sua approvazione con la stessa procedura.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sono abrogati e le qualifiche di "ufficiali con funzioni di Stato Maggiore" attribuite finora in base agli articoli stessi si intendono annullate.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.