§ 4.7.99 - L.R. 24 maggio 2022, n. 15.
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:24/05/2022
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Titolo. Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
Art. 2.  Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Art. 3.  Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Art. 4.  Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 30/2003
Art. 5.  Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2003
Art. 6.  Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2003
Art. 7.  Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Art. 8.  Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Art. 9.  Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche alla rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003
Art. 10.  Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003
Art. 11.  Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 octies della l.r. 30/2003
Art. 12.  Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 novies della l.r. 30/2003
Art. 13.  Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all’articolo 22 decies della l.r. 30/2003
Art. 14.  Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003
Art. 15.  Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003
Art. 16.  Norma finanziaria


§ 4.7.99 - L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

(G.U. 3 giugno 2022, n. 26)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l’articolo 1, commi 513 e 514;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il legislatore statale, con la l. 160/2019, ha definito l’attività di oleoturismo e ha disposto che per lo svolgimento di questa attività si applicano le norme statali già previste per l’enoturismo. Al fine di assicurare l’attuazione e l’applicazione di tali norme nell’ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni relative all’esercizio delle due attività;

2. Per agevolare l’ospitalità di nuclei familiari con più figli piccoli si modifica la previsione relativa alla possibilità, su richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari nelle camere e nelle unità abitative indipendenti per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune attività agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati, sia le attività sociali e di servizio per le comunità locali come attività realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale. Tali attività, come già le altre attività agrituristiche disciplinate dallo stesso articolo 14, se attuate fuori dal fondo aziendale, acquistano di fatto un valore aggiunto nell’ottica di favorire la conoscenza e promozione dei prodotti del territorio regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei servizi dell’agricoltura sociale;

4. L’esperienza maturata in quest’ultimo anno ha indotto a rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per lo svolgimento dell’attività agrituristica disciplinati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Viene introdotta la possibilità di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti;

5. Confermando che i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, si interviene per chiarire che, nel caso di alloggi agrituristici costituiti da camere indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Titolo. Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana), è sostituito dal seguente: “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana”.

2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo;”

 

     Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 bis 2. dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“2 bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.”.

 

     Art. 4. Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 30/2003

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 30/2003 le parole: “di un letto supplementare”, sono sostituite dalle seguenti: “di massimo due letti supplementari”.

 

     Art. 5. Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche”.

2. Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.”.

 

     Art. 6. Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2003 le parole: “in azienda” sono soppresse.

 

     Art. 7. Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003

1. Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:

a) interventi di addizione volumetrica;

b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;” [1].

2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “della l.r. 65/2014”.

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “, e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15.”.

 

     Art. 8. Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.”.

 

     Art. 9. Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche alla rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003

1. La rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo”

 

     Art. 10. Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003

1. L’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 septies Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:

a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o dell’olio, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;

c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l’attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l’attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).”.

 

     Art. 11. Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 octies della l.r. 30/2003

1. L’articolo 22 octies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 octies Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l’enoturismo o iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l’oleoturismo;

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;

f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.”.

 

     Art. 12. Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 novies della l.r. 30/2003

1. L’articolo 22 novies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 novies Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica o oleoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico o oleoturistico;

i) l’attività di degustazione del vino e dell’olio extravergine di oliva all’interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.”.

 

     Art. 13. Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all’articolo 22 decies della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento ad alimenti”.

2. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 le parole: “denominazione geografica protetta” sono sostituite dalle seguenti: “denominazione di origine protetta”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell’olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d).”.

4. Al comma 2 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “Nel caso in cui le attività di degustazione del vino” sono inserite le seguenti: “e dell’olio extra-vergine di oliva”.

5. Al comma 3 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “Dall’attività di degustazione del vino” sono inserite le seguenti: “e dell’olio extra-vergine di oliva”.

 

     Art. 14. Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo”.

2. Al comma 1 dell’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “attività di enoturismo” sono inserite le seguenti: “e di oleoturismo”.

 

     Art. 15. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

1. Il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.”.

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2023, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.