§ 4.6.3a - Legge 10 aprile 1991, n. 129.
Ordinamento della professione di enologo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:10/04/1991
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Titolo di enologo
Art. 2.  Attività professionale


§ 4.6.3a - Legge 10 aprile 1991, n. 129.

Ordinamento della professione di enologo.

(G.U. 17 aprile 1991, n. 90)

 

     Art. 1. Titolo di enologo

     1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore [1].

     2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

     3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:

     a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     d) un rappresentante del Ministero della sanità;

     e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

     5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2. Attività professionale

     1. Formano oggetto della professione di enologo:

     a) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

     b) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

     c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

     d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

     e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

     f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 undecies del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27.