Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 36. Diritto d'autore |
Capitolo: | 36.1 disciplina generale |
Data: | 08/11/2021 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 36.1.67 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 181.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.
(G.U. 29 novembre 2021, n. 284)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
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Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014, recante «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 16, primo comma, le parole: «via cavo» sono soppresse;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;
c) dopo l'articolo 16-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 16 ter. - 1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.
3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentatività individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito mandato all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.
7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.
Art. 16 quater. - 1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio online di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.
2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.
4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonchè gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici;
b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.
Art. 16 quinquies. - 1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.
5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.»;
d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole «via cavo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:
«Art. 79 bis. - 1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.»;
f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole «via cavo» sono soppresse;
g) all'articolo 110-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.»;
2) al comma 2, le parole «via cavo» sono soppresse;
h) l'articolo 180-bis è abrogato.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonchè agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-quater della
2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-quinquies della
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.