§ 2.3.368 - L.R. 23 marzo 2022, n. 5.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:23/03/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'articolo 2 della L.R. n. 1/2020.
Art. 2.  Differimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 30 della L.R. n. 23/2003.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.3.368 - L.R. 23 marzo 2022, n. 5.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) e disposizioni per il differimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale.

(B.U. 30 marzo 2022, n. 15)

 

Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 della L.R. n. 1/2020.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), è aggiunto infine il seguente periodo: "Il presente comma non si applica, inoltre, agli enti e alle agenzie strumentali regionali che svolgono tali attività come compito istituzionale in virtù delle leggi regionali istitutive o dei propri statuti.".

2. Al comma 9 dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2020 le parole: "I commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3, i commi precedenti".

 

     Art. 2. Differimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 30 della L.R. n. 23/2003.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 17, della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)), i termini di scadenza delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica approvate ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2021, sono prorogati, o, nel caso di termini scaduti, le graduatorie già formate sono in ogni caso utilizzate, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 44, comma 1, lettere c) ed e), della L.R. n. 15/2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Fino al termine di cui al comma 1, in deroga alla previsione facoltativa di cui all'articolo 34, comma 1, della L.R. n. 23/2003, i Comuni procedono in via obbligatoria alle assegnazioni per emergenza abitativa secondo quanto previsto dallo stesso articolo 34 della L.R. n. 23/2003.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.