Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 30/06/2021 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Disposizioni attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia. |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 4. Piani urbanistici attuativi in deroga al Piano degli Interventi - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. |
Art. 5. Disposizioni in materia di destinazione d’uso - Inserimento dell’articolo 42 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”. |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 93 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”. |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 |
Art. 9. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 |
Art. 10. Disposizioni per agevolare l’esecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14. |
Art. 11. Intervento finalizzato ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di costruzione. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 4.1.162 - L.R. 30 giugno 2021 n. 19.
Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce".
(B.U. 2 luglio 2021, n. 88)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di agevolare la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente nonché sostenere la ripresa economica e produttiva della Regione, in particolare del comparto edilizio, nel rispetto della normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo, dell’autonomia degli enti locali ed avuto riguardo alla sostenibilità ambientale degli interventi, con la presente legge detta misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi urbanistici ed edilizi.
Art. 2. Disposizioni attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 01, lettera c), del
a) volume o superficie coperta;
b) altezza massima o numero dei piani;
c) distanza minima dai confini;
d) distanza minima dai fabbricati.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 14 bis della
1. L’articolo 14 bis della
“Art. 14 bis. Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, il comune adotta e approva, con le procedure dei commi da 2 a 6, le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:
a) la rettifica di errori cartografici;
b) le modifiche alle norme tecniche;
c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d’uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
d) l’adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni dei piani urbanistico- territoriali;
e) l’individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) della
2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.
3. In luogo della concertazione di cui all’articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.
4. Entro otto giorni dall’adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della
5. Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
6. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.
7. Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.”.
Art. 4. Piani urbanistici attuativi in deroga al Piano degli Interventi - Modifica dell’articolo 20 della
1. Dopo il comma 8 bis, dell’articolo 20, della
“8 ter. Nei comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 13, comma 10, della
Art. 5. Disposizioni in materia di destinazione d’uso - Inserimento dell’articolo 42 bis nella
1. Dopo l’articolo 42 della
“Art. 42 bis. Disciplina del mutamento della destinazione d’uso.
1. Ai sensi dell’articolo 23-ter del
a) residenziale;
b) turistico-ricettiva;
c) produttiva e direzionale;
d) commerciale;
e) rurale.
2. Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 2, del
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del
a) se connesso ad opere edilizie, è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere;
b) se realizzato senza opere edilizie è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 22 del decreto del
c) se realizzato senza opere edilizie, all’interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 mq, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis, del
4. Il mutamento della destinazione d’uso è consentito:
a) previo versamento del contributo relativo al costo di costruzione e alla quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti rispetto all’uso precedente;
b) a condizione che sia garantito il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, salva la possibilità qualora non siano reperibili gli spazi per gli ulteriori eventuali standard necessari a seguito della diversa destinazione d’uso, e il comune lo consenta, di prevederne la monetizzazione. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione dei medesimi standard su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 93 della
1. Alla fine dell’articolo 93 della
“Nei casi previsti dall’articolo 34, del
Art. 7. Inserimento dell’articolo 93 bis nella
1. Dopo l’articolo 93 della
“Art. 93 bis. Stato legittimo dell’immobile - Tolleranze.
1. ln attuazione dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del
2. Lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967 è attestata dall’assetto dell’edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l’eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 2 bis nella
“Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle
distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali,
per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.”.
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. Interventi di isolamento termico nelle pareti degli edifici esistenti a confine con spazi pubblici.
1. Nel consentire l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico per la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del
2. L’occupazione di cui al comma 1 non può superare lo spessore massimo di cm. 15 e, nel caso di successiva demolizione e ricostruzione della parete interessata dall’intervento di isolamento termico, la stessa dev’essere ricostruita, comprensiva dell’intervento di efficientamento di cui al comma 1, nella posizione originaria a confine con il suolo pubblico.”.
Art. 9. Modifica all’articolo 5 della
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.”.
1. Al comma 2, dell’articolo 5, della
Art. 10. Disposizioni per agevolare l’esecuzione degli interventi previsti dalla
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 10, della
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del
Art. 11. Intervento finalizzato ad agevolare i comuni nel calcolo del contributo di costruzione.
1. Al fine di agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del contributo di costruzione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II, del TUE, del
2. L’applicazione deve essere condivisa dalla Direzione ICT-Azienda Digitale in implementazione del programma GPE (gestione pratiche edilizie) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale in ottemperanza alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, della
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2022, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.