§ 2.10.63 - L.R. 21 giugno 2021, n. 12.
Disciplina dell'enoturismo in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/06/2021
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Avvio delle attività di enoturismo
Art. 3.  Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
Art. 4.  Formazione e promozione
Art. 5.  Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo
Art. 6.  Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti
Art. 7.  Elenco degli operatori delle attività di enoturismo
Art. 8.  Commercializzazione
Art. 9.  Vigilanza e controllo
Art. 10.  Sanzioni
Art. 11.  Norma transitoria
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 2.10.63 - L.R. 21 giugno 2021, n. 12.

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna.

(B.U. 22 giugno 2021, n. 37)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione disciplina l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative, informative e di accoglienza rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza e sviluppo di servizi turistici espletati in maniera integrata fra le diverse filiere dell'enoturismo. Sono comprese tutte quelle attività finalizzate ad accrescere la conoscenza degli ecosistemi vitivinicoli della Sardegna e del suo millenario giacimento ampelografico, espletate nei luoghi di produzione con visite guidate ai vigneti e alle cantine nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

 

     Art. 2. Avvio delle attività di enoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

c) l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale;

d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

2. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività enoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 3. Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);

e) aver svolto per almeno 18 mesi attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica;

g) attestato di frequenza di un master universitario di I o di II livello relativo a una delle seguenti materie:

1) viticoltura;

2) marketing delle produzioni enologiche;

3) enologia;

4) wine management;

h) diploma di sommelier, assaggiatore di vino o equipollente.

 

     Art. 4. Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole, le reti, i "club di prodotto" e le associazioni enoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole, le reti, i "club di prodotto" e con le associazioni enoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

 

     Art. 5. Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da apporre in evidenza, contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e l'inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo sia agro-alimentare sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

 

     Art. 6. Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

1. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

 

     Art. 7. Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

1. È istituito unitariamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'elenco regionale degli operatori delle attività di enoturismo. I soggetti che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA presso lo sportello SUAPE.

2. La Giunta regionale, su proposta collegiale dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

 

     Art. 8. Commercializzazione

1. Ai soggetti che svolgono le attività di enoturismo è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici, dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

 

     Art. 9. Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La Regione effettua i controlli sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 5. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

 

     Art. 10. Sanzioni

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

2. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

3. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate qualora la stessa violazione sia commessa entro i tre anni successivi.

5. Le sanzioni sono applicate dal comune competente per territorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

 

     Art. 11. Norma transitoria

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 2, si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento le attività non possono essere esercitate.

 

     Art. 12. Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, che entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione.