Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 04/05/2021 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali |
Art. 2. Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti |
Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche |
Art. 4. Modifiche della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9 |
Art. 5. Indirizzi in materia di partecipazioni regionali |
Art. 6. Potere di controllo, ispettivo e di vigilanza sul flusso informativo tra Regione Molise e enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali |
Art. 7. Finanziamento della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 |
Art. 8. Ristrutturazione dei mutui |
Art. 9. Modifica della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 |
Art. 10. Piano delle alienazioni |
Art. 11. Disposizione relativa agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 5.1.37 - L.R. 4 maggio 2021, n. 2.
Legge di stabilità regionale anno 2021
(B.U. 6 maggio 2021, n. 23)
Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali
1. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2021-2023, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.
Art. 2. Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti
1. Per il triennio 2021-2023, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:
a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), euro 90,000,00 per l'anno 2021, euro 90.000,00 per l'anno 2022, euro 90.000,00 per l'anno 2023;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 3.000.000,00 per l'anno 2023;
c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00 per l'anno 2021, euro 20.000,00 per l'anno 2022, euro 20.000,00 per l'anno 2023;
d) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023 ed euro 750.000,00 per l'anno 2021, euro 350.000,00 per l'anno 2022, ed euro 350.000,00 per l'anno 2023 a titolo di oneri per l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale;
e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 400.000,00 per l'anno 2021, euro 200.000,00 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l'anno 2023;
f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 851.000,00 per il 2021, euro 1.000.000,00 per il 2022 ed euro 1.000.000,00 per il 2023.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bi- lancio regionale per il triennio 2021-2023:
a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.67012, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, Missione 16, Programma 1, Titolo 1;
c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, Missione 5, Programma 1, Titolo1;
d) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (Fondo di dotazione ARPAM), Missione 9, Programma 2, Titolo 1, per l'importo di euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023 e nel cap. 36675 (Oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), Missione 9, Programma 5, Titolo 1, per l'importo di euro 750.000,00 per l'anno 2021, euro 350.000,00 per l'anno 2022 ed euro 350.000,00 per l'anno 2023;
e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, Missione 15, Programma 1, Titolo 1;
f) Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS), cap. 2500, Missione 11, Programma 2, Titolo 1.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4. Per il triennio 2021-2023, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, Titolo 1, Tipologia 101.
5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.800.000,00 per l'anno 2022, euro 5.800.000,00 per l'anno 2023.
Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e tenendo conto altresì dei criteri confluiti negli allegati R14.2 e R14.3 del Piano di tutela delle acque e della necessità di semplificare e coordinare i procedimenti tra loro connessi, emana uno o più regolamenti finalizzati a definire:
a) nel rispetto dell'articolo 96, comma 11, del
b) la disciplina degli usi domestici come definiti dall'articolo 93 del
c) il procedimento, la documentazione tecnica e la modulistica necessarie per l'autorizzazione alla ricerca e per la concessione alla coltivazione e allo sfrutta- mento dei giacimenti di acque minerali e termali di cui al
2. La Giunta regionale aggiorna l'allegato B di cui all'articolo 3, comma 1, della
3. Il dieci per cento dei proventi costituiti dai canoni per concessioni e licenze di attingimento di acque superficiali e sotterranee, nonché delle concessioni alla coltivazione e allo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali, sono utilizzati per la salvaguardia delle risorse idriche e per le funzioni di vigilanza, controllo e di polizia idraulica ai sensi del
Art. 4. Modifiche della
1. Alla
a) all'articolo 4, comma 2, le parole 'ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089' sono sostituite dalle parole 'ai sensi del
b) all'articolo 7, comma 1, le parole 'all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste' sono sostituite dalle parole 'al competente Servizio regionale'.
Art. 5. Indirizzi in materia di partecipazioni regionali
1. Al fine di portare a compimento la procedura di liquidazione giudiziale del consorzio Geosat, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni utile atto per lo scioglimento del suddetto Consorzio secondo gli adempimenti in materia previsti dal codice civile.
2. La Finmolise spa, quale organismo in house providing della Regione Molise, è auto- rizzata ad intraprendere utili interventi in attuazione delle politiche per lo sviluppo della Montagna molisana, verificando quali azioni di sviluppo siano necessarie per rilancia- re la filiera che caratterizza il sistema produttivo montano, anche al fine di fronteggiare gli attuali effetti della crisi del settore di riferimento, ivi compresa la possibilità, qualora ne ravvisi la convenienza e la fattibilità, di acquisire quote societarie della Funivie Mo- lise Spa.
3. La Giunta regionale, al fine di concludere il percorso di exit strategy relativo alla filiera avicola molisana, è autorizzata a porre in essere interventi per garantire la continuità aziendale della G.A.M. srl in concordato preventivo, nelle more della definizione del programma delle azioni relative al personale e al patrimonio societario detenuto in G.A.M. srl secondo modalità di razionalizzazione della spesa e di contenimento della tempistica di attuazione.
4. La società Sviluppo della Montagna molisana spa è sciolta e messa in liquidazione per l'assenza di specifica finalità strategica per la Regione Molise e per il venir meno dei presupposti di strumentalità della partecipazione rispetto al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione della società, secondo le disposizioni del codice civile, programmando gli opportuni interventi economico-finanziari del caso, previa acquisizione del resoconto delle passività e delle eventuali voci patrimoniali attive a seguito dell'avvio della gestione liquidatoria.
Art. 6. Potere di controllo, ispettivo e di vigilanza sul flusso informativo tra Regione Molise e enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali
1. Nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, al fine di assicurare il flusso informativo tra la Regione Molise e gli enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali, gli organi amministrativi e di controllo degli stessi devono, in un'ottica di unità di comportamenti e di leale collaborazione, entro le tempistiche prestabilite, provvedere a rendere ogni dovuta informazione e documentazione necessaria all'Amministrazione regionale per far fronte agli adempimenti gravanti in capo alla stessa derivanti da obblighi di legge, regolamenti, circolari ministeriali o altra fonte giuridica prescrittiva di specifiche attività.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad accertare eventuali inattività ed omissioni di quanto indicato al comma 1, affinché venga applicata, nei confronti dei soggetti responsabili, la riduzione dell'indennità o diverso emolumento percepito nella misura del 10 per cento da calcolarsi rispetto all'esercizio finanziario in cui è avvenuto l'accertamento, con evidenza della stessa nei documenti contabili dell'Organismo di appartenenza. In caso sussistano le condizioni per accertare la reiterazione di tali condotte, la Giunta regionale può deliberare la revoca per giusta causa degli Organi ritenuti responsabili delle omissioni di cui al comma 1.
Art. 7. Finanziamento della
1. A decorrere dal 2021 le entrate incassate dall'Ente a titolo di 'Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili', derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla
2. La destinazione d'uso delle relative risorse finanziarie è vincolata alle finalità dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
Art. 8. Ristrutturazione dei mutui
1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della
b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;
c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non do- vendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Molise di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a revisionare, ristrutturare e rinegoziare le operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della
Art. 9. Modifica della
1. Le tabelle A1 e A2, allegate alla
Art. 10. Piano delle alienazioni
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del
Art. 11. Disposizione relativa agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale
1. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 3, della
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
TABELLA A1 E A2 allegato di cui all'art.9
(Omissis)