§ 5.1.37 - L.R. 4 maggio 2021, n. 2.
Legge di stabilità regionale anno 2021


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:04/05/2021
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di leggi regionali
Art. 2.  Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti
Art. 3.  Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche
Art. 4.  Modifiche della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9
Art. 5.  Indirizzi in materia di partecipazioni regionali
Art. 6.  Potere di controllo, ispettivo e di vigilanza sul flusso informativo tra Regione Molise e enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali
Art. 7.  Finanziamento della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26
Art. 8.  Ristrutturazione dei mutui
Art. 9.  Modifica della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2
Art. 10.  Piano delle alienazioni
Art. 11.  Disposizione relativa agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 5.1.37 - L.R. 4 maggio 2021, n. 2.

Legge di stabilità regionale anno 2021

(B.U. 6 maggio 2021, n. 23)

 

Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali

1. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2021-2023, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti

1. Per il triennio 2021-2023, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), euro 90,000,00 per l'anno 2021, euro 90.000,00 per l'anno 2022, euro 90.000,00 per l'anno 2023;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 3.000.000,00 per l'anno 2023;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00 per l'anno 2021, euro 20.000,00 per l'anno 2022, euro 20.000,00 per l'anno 2023;

d) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023 ed euro 750.000,00 per l'anno 2021, euro 350.000,00 per l'anno 2022, ed euro 350.000,00 per l'anno 2023 a titolo di oneri per l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 400.000,00 per l'anno 2021, euro 200.000,00 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l'anno 2023;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 851.000,00 per il 2021, euro 1.000.000,00 per il 2022 ed euro 1.000.000,00 per il 2023.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bi- lancio regionale per il triennio 2021-2023:

a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.67012, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, Missione 16, Programma 1, Titolo 1;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, Missione 5, Programma 1, Titolo1;

d) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (Fondo di dotazione ARPAM), Missione 9, Programma 2, Titolo 1, per l'importo di euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 600.000,00 per l'anno 2022, euro 600.000,00 per l'anno 2023 e nel cap. 36675 (Oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), Missione 9, Programma 5, Titolo 1, per l'importo di euro 750.000,00 per l'anno 2021, euro 350.000,00 per l'anno 2022 ed euro 350.000,00 per l'anno 2023;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, Missione 15, Programma 1, Titolo 1;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS), cap. 2500, Missione 11, Programma 2, Titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per il triennio 2021-2023, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, Titolo 1, Tipologia 101.

5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.800.000,00 per l'anno 2022, euro 5.800.000,00 per l'anno 2023.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e tenendo conto altresì dei criteri confluiti negli allegati R14.2 e R14.3 del Piano di tutela delle acque e della necessità di semplificare e coordinare i procedimenti tra loro connessi, emana uno o più regolamenti finalizzati a definire:

a) nel rispetto dell'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il procedimento, la documentazione tecnica e la modulistica necessarie per l'autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee, per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), assicurando il coordinamento con le attività istruttorie connesse alla verifica della compatibilità degli interventi di derivazione di acqua pubblica con i vincoli ambientali, territoriali e di bacino e con gli atti di programmazione in materia di utilizzazione delle risorse idriche;

b) la disciplina degli usi domestici come definiti dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775/1933;

c) il procedimento, la documentazione tecnica e la modulistica necessarie per l'autorizzazione alla ricerca e per la concessione alla coltivazione e allo sfrutta- mento dei giacimenti di acque minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel rispetto della normativa ambientale, igienico-sanitaria, alimentare e con salvaguardia dell'ecosistema idrogeologico.

2. La Giunta regionale aggiorna l'allegato B di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009) concernente i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento per tutti gli usi, in attuazione dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. Con lo stesso atto, la Giunta regionale aggiorna l'Allegato C di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, concernente gli importi per le spese, a carico del richiedente, connesse all'espletamento dell'istruttoria relativa alle domande per concessioni e licenze di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee.

3. Il dieci per cento dei proventi costituiti dai canoni per concessioni e licenze di attingimento di acque superficiali e sotterranee, nonché delle concessioni alla coltivazione e allo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali, sono utilizzati per la salvaguardia delle risorse idriche e per le funzioni di vigilanza, controllo e di polizia idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

 

     Art. 4. Modifiche della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9

1. Alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole 'ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089' sono sostituite dalle parole 'ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)';

b) all'articolo 7, comma 1, le parole 'all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste' sono sostituite dalle parole 'al competente Servizio regionale'.

 

     Art. 5. Indirizzi in materia di partecipazioni regionali

1. Al fine di portare a compimento la procedura di liquidazione giudiziale del consorzio Geosat, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni utile atto per lo scioglimento del suddetto Consorzio secondo gli adempimenti in materia previsti dal codice civile.

2. La Finmolise spa, quale organismo in house providing della Regione Molise, è auto- rizzata ad intraprendere utili interventi in attuazione delle politiche per lo sviluppo della Montagna molisana, verificando quali azioni di sviluppo siano necessarie per rilancia- re la filiera che caratterizza il sistema produttivo montano, anche al fine di fronteggiare gli attuali effetti della crisi del settore di riferimento, ivi compresa la possibilità, qualora ne ravvisi la convenienza e la fattibilità, di acquisire quote societarie della Funivie Mo- lise Spa.

3. La Giunta regionale, al fine di concludere il percorso di exit strategy relativo alla filiera avicola molisana, è autorizzata a porre in essere interventi per garantire la continuità aziendale della G.A.M. srl in concordato preventivo, nelle more della definizione del programma delle azioni relative al personale e al patrimonio societario detenuto in G.A.M. srl secondo modalità di razionalizzazione della spesa e di contenimento della tempistica di attuazione.

4. La società Sviluppo della Montagna molisana spa è sciolta e messa in liquidazione per l'assenza di specifica finalità strategica per la Regione Molise e per il venir meno dei presupposti di strumentalità della partecipazione rispetto al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione della società, secondo le disposizioni del codice civile, programmando gli opportuni interventi economico-finanziari del caso, previa acquisizione del resoconto delle passività e delle eventuali voci patrimoniali attive a seguito dell'avvio della gestione liquidatoria.

 

     Art. 6. Potere di controllo, ispettivo e di vigilanza sul flusso informativo tra Regione Molise e enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali

1. Nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, al fine di assicurare il flusso informativo tra la Regione Molise e gli enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali, gli organi amministrativi e di controllo degli stessi devono, in un'ottica di unità di comportamenti e di leale collaborazione, entro le tempistiche prestabilite, provvedere a rendere ogni dovuta informazione e documentazione necessaria all'Amministrazione regionale per far fronte agli adempimenti gravanti in capo alla stessa derivanti da obblighi di legge, regolamenti, circolari ministeriali o altra fonte giuridica prescrittiva di specifiche attività.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad accertare eventuali inattività ed omissioni di quanto indicato al comma 1, affinché venga applicata, nei confronti dei soggetti responsabili, la riduzione dell'indennità o diverso emolumento percepito nella misura del 10 per cento da calcolarsi rispetto all'esercizio finanziario in cui è avvenuto l'accertamento, con evidenza della stessa nei documenti contabili dell'Organismo di appartenenza. In caso sussistano le condizioni per accertare la reiterazione di tali condotte, la Giunta regionale può deliberare la revoca per giusta causa degli Organi ritenuti responsabili delle omissioni di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Finanziamento della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26

1. A decorrere dal 2021 le entrate incassate dall'Ente a titolo di 'Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili', derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999, previste al Titolo 3, Tipologia 200, categoria 300 del bilancio di previsione regionale, sono vincolate a finanziare nella spesa il 'Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Legge regionale n. 26/2002', alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1.

2. La destinazione d'uso delle relative risorse finanziarie è vincolata alle finalità dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999 e dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999).

 

     Art. 8. Ristrutturazione dei mutui

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;

c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non do- vendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Molise di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a revisionare, ristrutturare e rinegoziare le operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). A tal fine, nel caso in cui vi sia l'acquisto delle esposizioni debitorie da parte di un diverso soggetto finanziario, l'operazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 9. Modifica della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2

1. Le tabelle A1 e A2, allegate alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012) sono sostituite dalle tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 10. Piano delle alienazioni

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco riportato nell'allegato 1.

 

     Art. 11. Disposizione relativa agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale

1. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015) non si applica fino al termine del periodo di proroga degli affidamenti in atto previsto dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

TABELLA A1 E A2 allegato di cui all'art.9

(Omissis)