§ 5.1.119 - L.R. 9 luglio 2021, n. 10.
Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/07/2021
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Azioni e interventi)
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 81/1978)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 13/2018)
Art. 5.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 6.  (Norme finanziarie)


§ 5.1.119 - L.R. 9 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

(B.U. 14 luglio 2021, n. 28)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di una piena tutela del bene primario della vita, oltre che della salute fisica, promuove la diffusione sul territorio regionale di percorsi formativi e di campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, della rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

2. La presente legge è rivolta sia a coloro che, a diverso titolo, hanno in custodia i soggetti di cui al comma 1, sia a coloro che operano in ambienti frequentati dagli stessi, come individuati dall'articolo 2, comma 1.

3. I percorsi formativi di cui alla presente legge sono svolti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario.

 

     Art. 2. (Azioni e interventi)

1. La Regione promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, nonché del corretto utilizzo del DAE e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere:

a) l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano le strutture o accedono ai servizi di cui alla legge regionale 20/2005 ;

b) interventi diretti a promuovere percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative;

c) azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla Regione, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi formativi di cui alla lettera b).

3. Le azioni e gli interventi così come definiti al comma 2 sono realizzati con cadenza annuale.

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 81/1978)

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), è inserita la seguente:

«k bis) la promozione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;».

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 13/2018)

1. Dopo la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2018 è aggiunta la seguente:

«g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.».

 

     Art. 5. (Disposizioni di attuazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste alla lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978, come introdotta dall'articolo 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).