Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 29/09/2004 |
Numero: | 24 |
§ 80.4.184 - Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24.
Implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
(G.U. 24 novembre 2004, n. 276)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
per la programmazione economica
Visto l'art. 1, commi 1 e 5 della
Visto l'art. 11, commi 1 e 2 della
Visto l'art. 28 della
Vista la propria
Vista la propria
Tenuto conto delle numerose richieste pervenute alla struttura di supporto al sistema CUP, di cui al punto 1.7 della citata
Ritenuto pertanto opportuno integrare quanto previsto dalla citata
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. Il punto 1.1 della
«Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi, il cui costo rientri in un totale predefinito, abbiano ciascuno un costo ridotto, e facciano riferimento ad una specifica decisione dell'amministrazione responsabile relativa al citato complesso di interventi, detta amministrazione può richiedere un codice unico, legato alla suddetta decisione, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.
Tale codice unico prende il nome di CUP "cumulativo».
Le condizioni da soddisfare per poter ricorrere ad un CUP cumulativo sono le seguenti:
ciascun progetto d'investimento pubblico deve avere un costo non superiore a Euro 50.000;
deve esserci un unico apposito atto amministrativo all'origine di tutto il complesso di progetti, come un bando di aiuti, una delibera consiliare e simili;
i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario: il relativo elenco (allegato 1) fa parte integrante di questa delibera;
l'importo totale del costo di tutti gli interventi, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di Euro 1.000.000.
Per la generazione del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico, da inserire all'atto della richiesta del codice, sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato».
2. Ai fini della corretta interpretazione di quanto previsto al punto 1.5 della citata
2.1. il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, deve essere richiesto:
per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.
2.2. il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.
Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:
le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;
i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;
le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio.
Allegato 1
Settore di attività economica del beneficiario
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura;
B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi;
C - Estrazione di minerali;
D - Attività manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
H - Alberghi e ristoranti;
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
J - Intermediazione monetaria e finanziaria;
K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;
L - Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale;
M - Istruzione;
N - Sanità e altri servizi sociali;
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali;
P - Servizi domestici presso famiglie e convivenze;
Q - Organizzazioni e organismi extraterritoriali.