§ 5.1.174 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/02/2021
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Soccorso ed elisoccorso.
Art. 3.  Scuole ed attività specialistiche diverse.
Art. 4.  Rete radio.
Art. 5.  Interventi per le prestazioni di trasporto e soccorso.
Art. 6.  Segni distintivi.
Art. 7.  Comitato di indirizzo e coordinamento.
Art. 8.  Finanziamento delle attività.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.1.174 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

(B.U. 5 febbraio 2021, n. 9, edizione straordinaria)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La Regione Umbria, in conformità agli articoli 13 e 16 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) ed in attuazione degli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali) riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASU-CNSAS al fine di:

a) effettuare gli interventi di soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;

c) concorrere alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

2. [Gli interventi di soccorso di cui al comma 1, lettera a) sono svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 74/2001 e in armonia con i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse approvati dal Prefetto] [1].

 

     Art. 2. Soccorso ed elisoccorso.

1. La Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L. 74/2001, si avvale del SASU-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale [2].

2. Il SASU-CNSAS opera in collaborazione con:

a) il Sistema regionale di emergenza-urgenza (SUEM) delle Aziende sanitarie regionali, ed in particolare con la Centrale operativa unica regionale del 118, di seguito denominata COUR 118 ed il Servizio di elisoccorso regionale;

b) le Centrali operative del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 1-1-2), di cui alla direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

c) il Servizio regionale di protezione civile, per la prevenzione e la gestione delle diverse emergenze. All'interno della COUR 118 opera la figura specialistica del tecnico di centrale operativa del SASU-CNSAS di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i-bis) della L. 74/2001.

3. La Regione Umbria, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L. 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), stipula con il SASU-CNSAS, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione, finalizzata a regolare i rapporti con il medesimo SASU-CNSAS.

4. La convenzione di cui al comma 3 disciplina, in particolare:

a) le modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e di elisoccorso;

b) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle Aziende sanitarie regionali;

c) i criteri e le modalità per il finanziamento del soccorso di cui all'articolo 8.

5. [L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASU-CNSAS si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili di soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente] [3].

 

     Art. 3. Scuole ed attività specialistiche diverse.

1. La Regione Umbria sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU-CNSAS e si avvale del SASU-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti locali nei quali la Regione designa i propri rappresentanti.

 

     Art. 4. Rete radio.

1. La Regione Umbria favorisce la dotazione al SASU-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella della COUR 118.

2. La Regione Umbria promuove, altresì, la stipulazione di convenzioni fra il SASU-CNSAS, gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

 

     Art. 5. Interventi per le prestazioni di trasporto e soccorso.

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario effettuati dal SASU-CNSAS, comprensivi di recupero e trasporto, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, solo se il trasporto è disposto dalla COUR 118 e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al Pronto Soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere.

2. La COUR 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi di cui al comma 1.

3. Gli interventi di soccorso di carattere non sanitario inerenti il recupero ed il trasporto di persone scomparse o smarrite devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente. La COUR 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere non sanitario di tali interventi.

4. La Regione aggiorna il tariffario per i servizi il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione Umbria.

5. I proventi di cui al comma 3, introitati dall'Azienda ospedaliera di Perugia, sono destinati al potenziamento della COUR 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

 

     Art. 6. Segni distintivi.

1. Il SASU-CNSAS deve apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo utilizzato, il numero unico 118 umbro, in conformità a quanto stabilito dalla COUR 118 e il numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 1-1-2), di cui alla direttiva 2018/1972/UE.

 

     Art. 7. Comitato di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nomina un Comitato, con compiti di indirizzo e coordinamento in ambito di soccorso alpino e speleologico, composto da tre membri, di cui due dirigenti o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge ed il Direttore della COUR 118.

2. Il Comitato di cui al comma 1 resta in carica per tre anni e i propri componenti operano a titolo gratuito.

 

     Art. 8. Finanziamento delle attività.

1. La Giunta regionale finanzia, con cadenza annuale, le attività realizzate dal SASU-CNSAS e le spese occorrenti al funzionamento dello stesso. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese sostenute per:

a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l'attività amministrativa, organizzativa e formativa del personale;

c) l'attività di manutenzione delle dotazioni logistiche e strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni;

e) le attività di informazione e comunicazione finalizzate a diffondere e far conoscere competenze e funzioni del SASU-CNSAS.

2. I criteri e le modalità per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, la spesa di euro 250.000,00 annui di cui:

a) euro 150.000,00, per le attività di carattere sanitario di cui all'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, con quote del Fondo Sanitario regionale di parte corrente, imputate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1;

b) euro 100.000,00, con risorse regionali imputate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1.

2. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa di cui al comma 1 trova copertura:

a) quanto ad euro 150.000,00, negli stanziamenti relativi alle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022;

b) quanto ad euro 100.000,00, mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.